Archivio rubriche 2020

FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2020

 

CASS. CIV., sez. lavoro, 28.05.2020, n. 10211

Ribadisce l’orientamento (Cass. civ sez. tributaria 20 luglio 2018 n. 19360; sez. lav. 17 ottobre 2016 n. 20966; sez. VI 23 gennaio 2014 n. 1391; Cassazione civile sez. I, 29/08/2006, n. 18661Cass., n. 22648 del 2004; n. 1865 del 2000) per cui qualora con il ricorso per Cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di un regolamento comunale è necessario che le norme del regolamento invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo alle norme giuridiche secondarie  rispetto al quale va tenuto distinto il caso delle fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale  il principio iura novit curia, e non rientrando, pertanto, la conoscenza dei regolamenti comunali tra i doveri del Giudice, che, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti.

T.A.R. VALLE D’AOSTA, 20 febbraio 2020, n. 7

Con ordinanza contingibile ed urgente il Sindaco del Comune di Valgrisenche aveva istituito una zona di divieto di esercizio dell’attività venatoria su una parte del territorio comunale.
Il TAR premette che la competenza in materia di caccia spetta, ai sensi della legge n. 157 del 1992, allo Stato e alle regioni, mentre nessuna competenza ordinaria è attribuita sul punto ai comuni (si veda anche la legge regionale n. 64 del 1994).
Tuttavia, in linea generale e astratta, pur a fronte di una disciplina settoriale che non riconosce in capo al comune alcuna competenza in materia di attività venatoria, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere atipico e residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, come stabilita dall’art. 50, comma 5, e dall’art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), allorquando se ne configurino i relativi presupposti.

CONS. GIUST. AMM. SICILIA sez. giurisd., 27 gennaio 2020, n. 64

Le ordinanze contingibili e urgenti contestate, nel disporre l'avvio dell'iter di una procedura negoziata per l'aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per la durata di mesi sei (nelle more del suo formale riaffidamento per un arco di tempo pluriennale in applicazione delle procedure ordinarie), avevano inequivocabilmente stabilito, altresì, che all'uopo dovesse essere utilizzato, in deroga alla regola dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il criterio del prezzo più basso, in quanto l'applicazione di questo secondo avrebbe garantito tempi più brevi e, nel contempo, permesso di rispettare il principio della concorrenza tra le imprese.

T.A.R. LAZIO, Roma, 3 dicembre 2019, n. 13831

Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco quale ufficiale del Governo costituiscono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego dei rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dalla particolare qualificazione sia della minaccia sia del pericolo.

CONS. STATO, Stato sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8720

L'ordinanza contingibile e urgente, con cui il Sindaco impone al proprietario di un'area di risolvere una situazione di degrado che attenti alla salute pubblica, non ha carattere sanzionatorio, di tal che non è dipendente dall'individuazione della responsabilità del proprietario in relazione alla situazione inquinante, ma solo ripristinatorio, per essere diretta esclusivamente alla rimozione dello stato di pericolo e prevenire danni alla salute pubblica.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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