- Nicole Lazzerini
- Fonti dell'Unione europea
Sono inammissibili le questioni di costituzionalità che prospettano un contrasto con disposizioni del diritto UE diverse dalla Carta dei diritti fondamentali e dotate di effetto diretto (Corte cost. n. 67 del 2022) (2/2022)
Con la sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 6-bis, del d.l. 13.3.1988, n. 69 (convertito nella l. 13.5.1988, n. 153, istitutiva dell’assegno al nucleo familiare), secondo cui, a differenza di quanto stabilito per i cittadini italiani, il coniuge e i figli del cittadino straniero non residenti in Italia non integrano il nucleo familiare quale definito all’art. 2, c. 6, dello stesso decreto (a meno che lo Stato di cittadinanza dello straniero riservi un trattamento di reciprocità ai cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia). Al contrario del giudice remittente (la Sezione lavoro della Corte di Cassazione), la Consulta ha ritenuto dotate di effetto diretto le disposizioni di diritto UE evocate come parametri interposti e, non sussistendo un’ipotesi di doppia pregiudizialità relativa alla Carta dei diritti fondamentali, ha affermato che il giudice remittente – che aveva prioritariamente adito la Corte di giustizia - avrebbe dovuto disapplicare senza porre la questione di costituzionalità.