FONTI DEGLI ENTI LOCALI 2023

 

CONS. STATO, sez. IV, 2 marzo 2023, n. 2208

Com’è noto le ordinanze di necessità ed urgenza presuppongono in generale, per costante giurisprudenza, che ci si trovi di fronte ad una situazione di pericolo non fronteggiabile con mezzi ordinari: per tutte, C.d.S. sez. IV 25 marzo 2022 n.2193 e sez. V 12 giugno 2017 n. 2847. Per quanto riguarda più specificamente il caso di specie, l’esercizio del relativo potere non è precluso dall’esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di emergenza di una data specie, in particolare dai rimedi previsti dal d. lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, essendo del tutto possibile che nel caso concreto questi rimedi risultino inadeguati (in proposito, per tutte, C.d.S. sez. IV 26 giugno 2021 n.4802, in particolare al § XII 4.3, sez. IV 31 maggio 2021 n.4145, relativa proprio ad un caso di rifiuti abbandonati, e sez. IV 1 giugno 2021 n.4200, relativa ad un caso di compresenza, nello stesso sito, di una situazione di inquinamento e di una distinta situazione di abbandono di rifiuti).

CONS. STATO, sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2665

Alla stregua del quadro normativo di riferimento, la pronuncia osserva, da un lato, che l'assimilazione delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica la loro compatibilità, in via generale, con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale; dall'altro, che i criteri per la localizzazione, suscettibili di essere adottati dalle amministrazioni comunali, non possono essere adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche, che l'art. 4 L. n. 36 del 2001 riserva allo Stato.

CONS. STATO, sez. V, 16 gennaio 2023, n. 1390

Le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo (o anche solo potenziale, secondo quanto di seguito specificato), la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (ex multis da ultimo Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-11-2022, n. 9846).

CONS. STATO, sez. V, 3 aprile 2023, n. 3427

L’'art. 4, comma 3 del d. lgs. n. 23/2011 prevede, con distinta e cadenzata previsione:
a) che con apposito regolamento, "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del [...] decreto [legislativo], ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400", avrebbe dovuto essere approvata, "d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali", la normativa secondaria recante "la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno";
b) che, successivamente, i singoli comuni - "in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento" - avrebbero potuto (in termini dichiaratamente facoltativi, e senza pregiudizio, in difetto, della adozione degli atti comunque previsti dalla normativa primaria) "disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo": e ciò mediante "proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";
c) che, in tal caso, l'adozione del regolamento locale sarebbe dovuta avvenire "sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive".
La regola è perspicua, nel senso che la preventiva consultazione - obbligatoria nell'an ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid - costituisca un requisito formale di legittimità del regolamento comunale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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