FONTI DELLE REGIONI ORDINARIE 2023

Con la l.r. 6 settembre 2023, n. 23 (“Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di Comuni e intese programmatiche di area (IPA)”), approvata nella seduta Consiglio Regionale del 29 agosto u.s., la Regione Veneto ha introdotto una serie di modifiche alle leggi che disciplinano le associazioni e le fusioni tra Comuni nonché i livelli di governance territoriale.

1. La legge approvata da Regione Veneto il 4 novembre 2022, n. 24 reca disposizioni concernenti le concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico, dirette all’attuazione della delega contenuta nell’art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, quest’ultimo a sua volta emanato per attuare la Direttiva 96/92/CE in materia di norme comuni per il mercato interno dell’energia.

1. Il 12 luglio 2023 il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna ha emanato la legge n. 7 recante “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2023. Altri interventi di adeguamento normativo”. Il complessivo obiettivo della legge, enunciato nel primo articolo, è quello di semplificare il sistema normativo regionale non solo in ossequio al principio di miglioramento della qualità della legislazione (di cui alla l.r. n. 18/2011) ma anche in attuazione del principio di revisione periodica della normativa previsto dalle politiche di better regulation europee espresse, in particolare, dal Regulatory Fitness and Performance Programme-REFIT (Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione)[1]. Per rispondere a tale obiettivo, l’intervento normativo agisce attraverso l’abrogazione espressa di leggi e di singole disposizioni normative regionali in parte già implicitamente abrogate o, ad ogni modo, non più operanti e nemmeno applicate. Accanto a queste esigenze di semplificazione, la legge si propone inoltre di introdurre disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali quali la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 con cui si disciplina la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell’Unione europea[2].

Con legge regionale 7 novembre 2022, n. 18, Sostituzione del Presidente da parte del vicepresidente in caso di cessazione anticipata degli organi – modifiche agli articoli 32, 43, comma 1, lettera b), e 69, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), il Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna ha modificato il proprio Statuto, inserendo un ultimo comma all’articolo 32, Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente della Giunta regionale, il quale prevede che “In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo”.

1. Con l’approvazione delle Delibere nn. 164, 180, e 279 rispettivamente del 17 aprile, 27 aprile e 15 maggio 2023 la Giunta di Regione Lombardia si è occupata di disciplinare l’acquisizione e l’avvio di procedure di telemedicina nel territorio lombardo, nella cornice delle riforme e degli investimenti previsti dalla Missione 6 «Salute» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Missione 6 (di seguito, per brevità, M6) si articola, infatti, nella Componente 1 dedicata alle «Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale» e nella Componente 2 diretta all’«Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario». È proprio nell’alveo della Componente 1, Riforma 2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina» che può rinvenirsi l’Investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» da cui originano gli interventi della Giunta lombarda.

2. Appare quindi necessario dar conto dei diversi soggetti che cooperano nell’attuazione di tale investimento, partendo dalle indicazioni del PNRR. Il Piano individua come titolare di tutti gli interventi della M6 il Ministero della Salute e, specificatamente per l’Investimento 1.2.3, subentra in qualità di organo decisionale responsabile anche il Ministro delegato per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale. Ulteriori ruoli di rilievo spettano poi ad Agenas (l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), che è soggetto responsabile per l’attuazione e, infine, alle Regioni, che si configurano quali soggetti attuatori con un margine di apprezzamento in tema di programmazione. Tale attività programmatoria si estrinseca nei Piani Operativi Regionali (di seguito, POR) e nei c.d. Action plan, che contengono il cronoprogramma di ogni singola linea di investimento.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633