Le Rubriche dell'Osservatorio

A cura di Elisabetta Catelani, Gianni Di Cosimo e Benedetta Vimercati, con la collaborazione di Leonardo Bianchi, Pietro Milazzo e Elena Vivaldi


Nell'ambito della Rubrica sono comprese le segnalazioni dei provvedimenti di contrasto alla pandemia da Coronavirus contenuti nella banca dati consultabile a questo link 

 

Con l.r. del 30 maggio 2024, n. 19 recante “Disposizioni per la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al dumping contrattuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale”, la Regione Puglia ha introdotto disposizioni volte a perseguire «la qualità e la sicurezza del lavoro», il «contrasto al dumping contrattuale» e «la stabilità occupazionale» (art. 1) nell’ambito dei contratti pubblici d’appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale il cui affidamento sia di competenza della Regione, degli enti locali presenti sul territorio regionale, nonché dei rispettivi enti e organismi strumentali, ivi incluse le aziende sanitarie locali (art. 2).

La legge è sostanzialmente composta da tre Capi. Mentre il primo Capo definisce oggetto, finalità e ambito di applicazione nei termini sopra chiariti, il Capo II si occupa tanto della procedura di affidamento quanto della fase a questa antecedente. Con riguardo a quest’ultima fase, l’art. 3 per un verso si limita a richiamare l’obbligo di programmazione già previsto dall’art. 37 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36); per l’altro, rende obbligatorio per le p.a. l’esperimento della consultazione preliminare di mercato (che è invece facoltativa ex art. 77 del Codice), ma solo ove ciò non falsi la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

L’ordinamento amministrativo della Giunta della Regione Campania, riconducibile all’ambito delle competenze residuali regionali ex art. 117, c. 4, Cost.[1], risultava disciplinato, prima della sentenza n. 138 del 2023 della Corte Costituzionale, dal regolamento approvato con la D.G.R. 29 ottobre 2011, n. 612 (“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania”).

La citata fonte secondaria traeva legittimazione dalla delega conferita all’esecutivo regionale dall’art. 2, co. 1, della l.r. della Campania n. 8/2010 (“Norme per garantire l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione della Giunta regionale e delle nomine di competenza del Consiglio regionale”) che, operando una delegificazione rispetto alla disciplina normativa contenuta nella previgente l.r. n. 11/1991 (“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”), autorizzava la Giunta a disciplinare con regolamento la propria organizzazione.

1. Con l’approvazione della legge regionale 26 luglio 2024, n. 11, la Regione Lazio ridisegna la composizione e le funzioni della Consulta femminile regionale per le pari opportunità, abrogando la previgente l.r. 25 novembre 1976, n. 58, con la quale la Consulta femminile era stata originariamente istituita. Al fine di ricostruire la cornice normativa regionale che legittima l’istituzione di tale organo consultivo, preme precisarsi che lo stesso Statuto Regionale – con l. statutaria 11 novembre 2004, n. 1 – impegna la Regione, all’art. 6 co. 6 (Diritti e valori fondamentali), a rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità attraverso l’attivazione di azioni positiva e a garantire le pari opportunità nell’esercizio delle funzioni regionali, assicurando l’equilibrio tra i sessi nelle nomine e nelle designazioni di competenza degli organi regionali. In aggiunta, lo Statuto prevede una disposizione ad hoc, l’art. 73, che si colloca al Capo IV (Organi di consultazione), con la quale si istituisce la Consulta femminile regionale per le pari opportunità, al fianco del Consiglio regionale dell’economia e del lavoro (art. 71 Statuto), dell’Osservatorio regionale permanente sulle famiglie (art. 72 Statuto), nonché della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap (art. 74 Statuto). L’articolo in questione specifica che la Consulta rappresenta un organismo autonomo con sede presso il Consiglio regionale, che opera per la valorizzazione delle differenze di genere e il superamento di ogni discriminazione diretta, esercitando funzioni consultive e di proposta nei confronti degli organi regionali (art. 73, co. 2, Statuto Regione Lazio). Al comma successivo l’art. 73 rinvia al Regolamento dei lavori del Consiglio regionale la disciplina della partecipazione della Consulta ai procedimenti consiliari.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633