Le Rubriche dell'Osservatorio

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Sentenza n. 118/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/06/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/07/2015 n. 26

Motivo della segnalazione

La sentenza in oggetto presenta profili di particolare interesse in relazione ai limiti dei referendum consultivi regionali, con alcune precisazioni sull'istituto referendario.

In particolare, il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale ha avuto ad oggetto due leggi della Regione Veneto in tema di referendum consultivo: la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), in riferimento agli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., nonché, con riguardo all'art. 4 della legge stessa, in riferimento all'art. 81 Cost.

Sentenza n. 110/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/07/2015; pubblicazione in G. U. 17/06/2015, n. 24

Motivo della segnalazione

La decisione qui segnalata verte sulla legittimità costituzionale dell'art. 21, I comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". La sentenza fa seguito alla questione sollevata dal Tribunale di Venezia nel procedimento vertente tra B.F. ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 9 maggio 2014, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Sentenza n. 10/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 11/02/2015 – Pubblicazione in G. U. 11/02/2015 n. 6

Motivo della segnalazione

La sentenza 10/2015 è relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. La questione era stata promossa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra la Scat Punti Vendita Spa e l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza del 26 marzo 2011, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2011 e pubblicata in G. U. n. 44, I serie speciale, dell'anno 2011. La Corte ha valutato come infondate le questioni sollevate in relazione agli artt. 77, II comma, e 23 Cost., incentrate, rispettivamente, sull'illegittimo utilizzo del decreto-legge in assenza dei motivi di necessità e urgenza e sulla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, ma è comunque pervenuta al giudizio d'incostituzionalità della normativa impugnata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

Sentenza n. 44/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/04/2015 n. 13

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 44/2015 la Corte ha esaminato, accogliendolo, un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Abruzzo n. 24/2014 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera legge regionale, sostenendo che il Consiglio regionale, approvandola mentre si trovava in regime di prorogatio, avrebbe ecceduto i suoi (in quel momento limitati) poteri. Stando all'art. 86, comma 3, lett. a), dello statuto della Regione Abruzzo, in effetti, alla scadenza della legislatura "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità".

Sentenza n. 46/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/04/2015 n. 13

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 46/2015 la Corte ha esaminato, respingendole, le censure proposte da alcune Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). I ricorsi regionali miravano a ottenere una declaratoria d'illegittimità costituzionale di tali disposizioni nella parte in cui si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Le disposizioni impugnate disciplinano le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo d'inviare una certificazione in merito all'applicazione del patto. Le ricorrenti, in buona sostanza, lamentano che tali previsioni siano state adottate con legge dello Stato, e perciò in via unilaterale, senza addivenire preventivamente a un accordo con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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