Le Rubriche dell'Osservatorio

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This comment deals with the recent ECtHR judgement in the case Oriali and Others v. Italy concerning three homosexual couples who complained the violation of Articles 8,12 and 14 of the ECHR. This judgement is noteworthy for the reasoning used by the Court to reach its conclusions as well as for the impact on the increasing dialogue between national and supranational Courts. After an overview on the status of homosexuals unions at European level, the paper will focus on the jurisprudence of the Italian Courts with particular attention to the decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court. Then, it will analyse the content of the Oriali judgment, by emphasising the novelties concerning the interpretation of the doctrine of the margin of appreciation in the light of positive obligations of States. Indeed, the Court has recognised that Italian Government has overstepped its margin of appreciation by failing to provide for the core rights to same-sex couples. Moreover, the Strasbourg Court has strengthened the content of the ECHR passing through the Italian Constitution and national jurisprudence. This choice may represent a step forward in the construction of a dialogue between ECtHR and national legal orders.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 aprile 2015, Consiglio c. Commissione[1], ECLI:EU:C:2015:217[2]

Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia, deliberando su un ricorso di annullamento promosso dal Consiglio dell’Unione nei confronti della Commissione, ha affermato che quest’ultima è titolare del potere di ritirare le proprie proposte di iniziativa legislativa; l’esercizio di questo potere soggiace, tuttavia, ad alcuni limiti e condizioni, il rispetto dei quali può essere controllato dalla Corte.

Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 giugno 2015, Gauweiler e a.[1], ECLI:EU:C:2015:400[2]

Con la sentenza che si segnala, resa a titolo pregiudiziale a seguito del primo rinvio effettuato dal Budesverfassungsgericht, la Corte di giustizia afferma che l’adozione di un programma di acquisto di titoli quale il programma Outright Monetary Transactions (Operazioni definitive monetarie; di seguito, “programma OMT”) rientra nelle attribuzioni del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC), rispetta il principio di proporzionalità ed è compatibile con il divieto di assistenza finanziaria da parte del SEBC agli Stati membri posto dall’art. 123, par. 1, TFUE.

Direttiva del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE[1] 

Nell’elenco dei diritti di cui godono i cittadini dell’Unione, l’art. 20, par. 2, TFUE include, alla lettera c), “[il] diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”. Lo stesso diritto è riaffermato dall’art. 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’art. 23, par. 1, TFUE; quest’ultimo aggiunge che “[g]li Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela”.  

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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