Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Sentenza n. 57/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14

Motivo della segnalazione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria solleva q.l.c. dell'art. 30, c. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ritenendo che tale disposizione fosse applicabile anche nel giudizio a quo, introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore.

Sentenza n. 58/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/04/2015 – Pubblicazione in G. U. 15/04/2015 n. 15

Motivo della segnalazione

La Commissione tributaria provinciale di Cuneo promuove – per la terza volta - q.l.c. dell'art. 16, c. 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) perché ritenuta invasiva delle competenze statali, ponendosi in contrasto con alcuni parametri costituzionali:

a) l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in correlazione con l'art. 119 Cost., poiché il «contributo» regionale, oltre ad avere presupposti «non diversi» da quelli del tributo speciale statale per il deposito in discarica dei rifiuti e per il loro smaltimento tal quali in impianti di incenerimento senza recupero d'energia, previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), contraddice le finalità perseguite dalla citata legge statale, recante i principi fondamentali della materia;

b) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disposizione regionale incide sulla materia ambientale, attribuita all'esclusiva potestà legislativa statale.

Sentenza n. 64/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 17/04/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/04/2015 n. 16

Motivi della segnalazione:

La decisione precisa che, in base alla corretta interpretazione delle previsioni del vigente Statuto della Regione Abruzzo, il Consiglio regionale abruzzese è legittimato a legiferare in periodo di prorogatio anche per l'adozione di interventi che non presentano il carattere della dell'urgenza e della necessità, purché ricorra uno dei diversi ed autonomi presupposti a tal fine tipizzati dallo stesso Statuto. In particolare, secondo la Corte rispetta tali presupposti, in quanto rientra fra gli interventi che si rendono dovuti in base a disposizioni costituzionali o legislative statali, una legge regionale quale quella oggetto di impugnazione, diretta rimuovere la situazione di incertezza, sul piano normativo, in ordine alla procedura da seguire per assicurare il coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con gli altri strumenti di pianificazione territoriali sottordinati, in attuazione dall'art. 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale su tale materia. Con tale legge il Consiglio regionale, pur dopo il suo scioglimento, era intervenuto per riempire il vuoto normativo apertosi in seguito alla sentenza n. 211 del 2013, che aveva dichiarato illegittima la previgente disciplina sulla medesima materia.

Sentenza n. 65/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 17/04/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/04/2015 n. 16

Motivi della segnalazione:

La decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa statale (art. 35, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27) che aveva previsto un incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano – più precisamente, un incremento di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori entrate generate nei rispettivi territori dagli aumenti delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti da alcuni decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2011 – nella parte in cui tale incremento era unilateralmente imposto alle ricorrenti Regioni Valle d'Aosta e Sicilia.

Sentenza n. 70/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30 aprile 2015 – Pubblicazione in G.U. del 06/05/2015, n. 18

Motivo della segnalazione

La pronuncia segnalata sancisce l'illegittimità costituzionale della sospensione, per i soli anni 2012 e 2013, della rivalutazione monetaria delle pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (id est 1.217,00 euro netti mensili, come precisa la Corte medesima), imposta dall'art. 24, comma 25, del decreto­legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. Salva-Italia.

La pronuncia presenta ragioni di interesse sotto almeno tre profili (o forse quattro).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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