Le Rubriche dell'Osservatorio

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2012, nn. 3763-3764-3765-3766-3767-3768

La sezione tributaria ammette il ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei confronti di una norma del regolamento comunale di Capannori  per l’applicazione dell’accertamento con adesione all’ICI. 

Queste sentenze paiono non accogliere l’orientamento già espresso dalla sezione tributaria con le sentenze 6.11.2009, nn. 23562 - 23563 - 23564 - 23565 - 23566 per le quali non è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo ai regolamenti comunali (in questa Rivista n. 1/2010).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 20.2.2012, n. 904

Ai sensi dell'art. 54 co. 2, d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.

Infatti le ordinanze in questione presuppongono una situazione di pericolo effettivo in cui si possono configurare anche situazioni non tipizzate dalla legge e ciò giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi, la possibilità di deroga rispetto alla disciplina vigente e la necessità di motivazione congrua e peculiare, la configurazione anche residuale, quasi di chiusura, delle ordinanze contingibili ed urgenti.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 22.03.2012, n. 4556

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del comune - ed anche il regolamento del comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un. 16 giugno 2005, n. 12868; Cass., 5 aprile 2006, n. 7879).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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