Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Sent. TAR LAZIO, Roma, sez. II, 20.1.2012, n. 679

Di fronte all’impugnazione del decreto del sindaco di nomina dei componenti della giunta tutti di sesso maschile, il Tar Lazio, tra i vari profili esaminati, afferma innanzitutto l’immediata applicabilità del principio sancito dall’art. 51 Cost., inteso come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite conformativo. (Il TAR ripercorre comunque anche le molte norme di carattere primario che danno attuazione al principio costituzionale).

Ribadisce che la libertà statutaria è circoscritta entro i confini naturali dei principi posti dal tessuto costituzionale, quindi non oltre la rimozione di ostacoli all’uguaglianza sostanziale, in modo che uomini e donne siano posti nelle medesime condizioni di accesso agli uffici collegiali ed alle cariche pubbliche.

Sent. TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 9.3.2012, n. 80

Il “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” stabilisce che “nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale”. Dato che l’art. 9 dello statuto del comune di Campitello di Fassa prevede che il sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere
ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e di
regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari
dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni e che l’art. 21 delle N.A. del P.R.G. demanda al sindaco l’adozione di interventi diretti al recupero di situazioni di degrado, non è viziata da incompetenza l’ordinanza sindacale di demolizione di un box abusivamente realizzato.


Sent. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste sez. I, 3 maggio 2012, n. 153

L'art. 54, comma 3, del TU degli enti locali (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 92/2008), in deroga alla regola generale, dispone che "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici..., adottando i provvedimenti di cui al comma 2", ossia atti emessi nella forma di ordinanze contingibili e urgenti.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2012, nn. 3763 – 3764 – 3765 – 3766 – 3767 - 3768; CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13.4.2012, nn. 5833 – 5835

La sezione tributaria di fronte ad una divergenza interpretativa relativa ad una norma di un regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione all’ICI, predilige l’interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza relativamente all’omologo istituto dettato per i tributi statali (sebbene l’altra interpretazione prospettata sia comunque sorretta da un argomento logico-razionale).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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