Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 22.03.2012, n. 4556

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del comune - ed anche il regolamento del comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico - amministrativa del comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50. In particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, quando ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale), e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione (Cass., Sez. Un. 16 giugno 2005, n. 12868; Cass., 5 aprile 2006, n. 7879).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 10.2.2012, n. 1944

Sono esclusi dall’obbligo di allegazione gli atti a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali (nel caso si trattava delle delibere relative alle aliquote ICI) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell’avvenuto espletamento delle formalità di legge relative allo loro pubblicazione (Cass. 25371/2008).

Diversamente si era espressa al riguardo la Sezione lavoro della Corte di Cassazione con sentt.  20.1.2011, n. 1226 e 21.3.2011, n. 6366 (in questa Rivista n. 2/2011) e con sent. 25.7.2011, n. 16190 (in questa Rivista n. 3/2011). Cfr. per il regolamento ICI, Sezione tributaria, sentt. 15.12.2009, nn. 26267-26268 e 29.12.2009, nn. 27552-27553 (in questa Rivista n. 1/2010).

Sent. TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 30.4.2012, n. 151

È legittimo l’articolo del regolamento comunale – COSAP - che dispone che "Il sindaco può per motivate ragioni di pubblico interesse alla viabilità, alla fruizione turistica degli spazi, al decoro ed alla quiete pubblica, con propria ordinanza a carattere generale individuare spazi ed aree pubbliche e nelle aree private aperte all'uso pubblico nelle quali è vietata l'occupazione per determinate categorie di soggetti o tipologie di occupazioni ed apporvi limiti e condizioni", senza che vi si possa ravvisare l’esistenza di alcuna delega in bianco da parte del consiglio comunale, che ha scelto di adottare una normativa regolamentare attributiva al sindaco di una competenza finalizzata all'esercizio di un potere di tipo disciplinare/organizzativo, al fine di contemperare gli interessi degli esercenti con quello di evitare ogni possibile pregiudizio al pubblico decoro ed alla sicurezza alla circolazione, sia veicolare che pedonale.


Sent. TAR PUGLIA, Lecce, sez. II, 16.4.2012, n. 691

Deve ritenersi non illegittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del contratto di appalto, già in essere ma ora scaduto, per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto, malgrado il comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l’affidamento del servizio in questione, la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimava comunque il Sindaco all’esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall’ordinamento giuridico (art. 50, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267).

Sent. TAR TOSCANA, sez. II, 28.3.2012, n. 629

Per poter adottare un'ordinanza ex art. 54 t.u.e.l. che voglia tutelare la quiete pubblica, è necessario prima aver accertato che vi sono delle attività che generano rumore superiore alle soglie tollerabili ex lege e che sono indicate nel d.p.c.m. 14.11.1997 attuativo della l. 447/95.

 

Tale accertamento deve avere una natura tecnica ed essere riscontrato dall'organismo che ha gli strumenti per rilevare il superamento dei limiti di emissioni sonore consentite e cioè l'ARPAT; non è sufficiente l'esposto e le relative lamentele dei cittadini che sono il presupposto per avviare un accertamento siffatto, ma che non possono costituire anche la prova della produzione di una rumorosità oltre le soglie consentite.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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