[1]
La decisione quadro 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, faceva obbligo agli Stati membri di sanzionare penalmente una serie di condotte afferenti ai reati di sfruttamento sessuale minorile e pornografia infantile; inoltre, per ciascuna di queste condotte, la decisione stabiliva il livello minimo della pena edittale massima. La direttiva 2011/92/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, modifica ed amplia in modo significativo la decisione quadro 2004/68/GAI, alla quale si sostituisce. La base giuridica della direttiva è costituita dagli Articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1 TFEU, che prevedono, rispettivamente, che «Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.