Sentenza n. 193/2012 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito: 19/07/2012; Pubblicazione in G.U.: 25/07/2012.
Motivi della segnalazione
La Corte viene investita della q.l.c. dell'articolo 20, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 4, 5 e 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 1, commi 8 e 9, lettera b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in seguito ai ricorsi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e della Regione autonoma Sardegna.
Dopo aver dichiarato non fondati alcuni motivi di doglianza promossi, la Corte si sofferma sulla q.l.c. concernente l'art. 20, commi 4 e 5, del d.l. n. 98 del 2011 e l'art. 1, comma 8, del d.l. n. 138 del 2011 rilevando come recentemente si fosse già espressa sulla non incompatibilità con la Costituzione delle misure disposte con l'art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, sul presupposto che possono essere ritenute principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che «si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).