Le Rubriche dell'Osservatorio

Rubriche

Sent. n. 236/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 22/07/2011 – Pubblicazione in G.U. del 27/07/2011

 

Motivi della segnalazione

Nel giudizio in epigrafe la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».

Sent. n. 188/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 15/06/2011 – Pubblicazione in G.U. del 22/06/2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 188/2011 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, dell’art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”) nella parte in cui richiamando, con rinvio materiale, la legge statale n. 108/1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale”) e apportando ad essa modifiche soltanto parziali, consente di attribuire a gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entità può portare all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato nello Statuto regionale, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma.

Sent. n. 153/2011 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21 aprile 2011 – Pubblicazione in G. U. del 27 aprile 2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 153/2011 la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010 n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1 del medesimo decreto-legge.

Sent. n. 115/2011 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/04/2011 - Pubblicazione in G.U. 13/04/2011

 

Motivi della segnalazione:

La Corte, chiamata ad esprimersi circa la legittimità dell’art. 54, co. 4 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art.  6 d.l.  n. 92/2008, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1 l.  n. 125/2008, nella parte in cui consentiva che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adottasse provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato” al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui questa comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”.

Sent. n. 80/2011 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito dell’11/03/2011 – Pubblicazione in G.U. del 16/03/2011

 

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 80/2011 la Corte ha dichiarato inammissibili o infondate due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non consente che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione – dinanzi, rispettivamente, al Tribunale e alla Corte d’appello, ovvero alla Corte di cassazione – venga trattato in udienza pubblica.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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