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Sent. TAR TOSCANA, sez. III, 30.1.2012, n. 197

La controversia ha ad oggetto un provvedimento di demolizione di un fabbricato adottato il 30.4.1996 dall’assessore delegato dal sindaco. Di fronte alla doglianza del ricorrente sull’incompetenza dell’organo politico, in quanto il provvedimento rientra nelle attribuzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 51 della l. n. 142/1990, il giudice amministrativo precisa che il dirigente è legittimato ad emanare gli atti di gestione non per effetto diretto dell'art. 51 della legge n. 142/1990, ma sulla base di adeguamenti dello statuto comunale al principio di separazione delle competenze tra organi elettivi e burocratici, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato art. 51 (Cons. Stato, I, 28.4.1999, n. 535; TAR Lombardia, Milano, III, 2.2.2000, n. 492). Pertanto la suddetta norma non è immediatamente operativa, ma richiede la mediazione statutaria.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1996/199602360/Provvedimenti/201200197_01.XML

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 26.10.2011, n. 22193; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 6.12.2011, n. 26166; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 12.10.2011, n. 21024; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 21.11.2011, n. 24433

Non è necessaria l'autorizzazione della giunta municipale affinché il sindaco, in rappresentanza del comune, possa agire o resistere in giudizio, a meno che la necessità di suddetta autorizzazione non sia espressamente prevista dallo statuto comunale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 4.11.2011, n. 22909

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto comunale — ed anche il regolamento, ove lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare — può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune.

Inoltre la norma statutaria che conferisce al direttore generale, ancorché intervenuta in data successiva alla notifica dell'atto di appello, varrebbe a sanare, con effetto ex tunc, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., l'eventuale, ritenuto, originario difetto di rappresentanza processuale del comune.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 13.11.2011, n. 21086; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 16.9.2011, n. 18923; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. trib. 16.9.2011, 18924

Nel processo tributario ai sensi del d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88, "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio". In base quindi alla normativa del 2005 è riconosciuta la rappresentanza processuale al funzionario a prescindere da una specifica previsione statutaria.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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