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Ordinanza n.  254/2021 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 23/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 29/12/2021

Motivo della segnalazione

La decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell’omesso esame, da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, della petizione ex art. 50 della Costituzione presentata alle Camere il 1° e il 7 settembre 2021 da 27.252 cittadini italiani, parte del corpo docente, studentesco e del personale della scuola di ogni ordine e grado e dell’università, e avente ad oggetto la conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (recante «Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»). Il conflitto era stato promosso da Daniele Granara, in proprio e in qualità di rappresentante dei firmatari della petizione e, attraverso quest’ultima, i firmatari avevano chiesto di essere esonerati dall’obbligo di certificazione verde COVID-19 (cosiddetto “green pass”) previsto per le categorie a cui essi appartenevano dal decreto-legge in questione e si erano opposti alla sua conversione in legge. Il ricorrente chiedeva dunque che fosse accertato il diritto di presentare la citata petizione innanzi alle Camere, nonché di accertare e dichiarare che non spettava: alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alle competenti Commissioni alle quali la petizione era stata assegnata, nonché ai loro rispettivi presidenti, non esaminare la suddetta petizione; al Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri, porre la questione di fiducia sulla legge di conversione del d.l. n. 111 del 2021; al Presidente della Repubblica, emanare il decreto-legge e promulgare la legge di conversione.

Sent. n. 68/2022 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022, n. 11

 

Motivi della segnalazione
Oggetto di attenzione da parte della Corte è una questione sollevata in via principale dal Governo in riferimento all’art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l’art. 6 della legge della Regione autonoma Sardegna 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell’assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali). Ad essere impugnata è una disposizione che è parte integrante di una normativa che ha, con riferimento alla Sardegna, complessivamente ridefinito l’assetto degli enti di area vasta (Città metropolitane e Province), istituendone e sopprimendone taluni e modificando le relative circoscrizioni.

Sent. n. 245/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21 dicembre 2021 – Pubblicazione in G.U. del 22/12/2021, n. 317

Con ricorso R.G. n. 95 del 2020 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, davanti alla Corte costituzionale, l’art. 28, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18, per violazione dell’art. 117, comma 3, Cost.

La disposizione impugnata, in considerazione della situazione emergenziale in atto, stabiliva la proroga della validità di atti e titoli abilitativi. Tralasciando la lett. b), per la quale il Governo ha manifestato la rinuncia al ricorso, con conseguente estinzione del giudizio, la lett. a) prorogava la validità di «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza».

Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 117, comma 3, Cost. in quanto, trattandosi di normativa riconducibile alla materia “governo del territorio”, compresa dalla disposizione costituzionale tra quelle di competenza concorrente, la Regione avrebbe adottato un autonomo regime di proroghe in contrasto con quanto già stabilito dallo Stato con propri atti. Questi ultimi, infatti, dovevano essere da qualificare quali “principi fondamentali della materia”, anche con riferimento alla sola durata della proroga, idonei ad integrare il parametro quali norme interposte.

Sent. n. 67/2022 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 11/03/2022 – Pubblicazione in G. U. 16/03/2022 n. 11

 

Motivi della segnalazione
A venire in rilievo nella decisione in esame sono questioni sollevate dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, in merito a disposizioni collocate all’interno della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare e, in particolare, dell’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 (Norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti portuali ed altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, il quale statuisce che «non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge, i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia». Tale disposizione è reputata in contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., con l’interposizione delle direttive sulla parità di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale degli stranieri lungosoggiornanti di Paesi terzi o con permesso di soggiorno per lavoro (direttive 2003/109/CE e UE 2011/98).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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