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Rubriche

CASS. CIV., sez. trib., 11 maggio 2018, n. 11522
L'autonomia statutaria emergente dalla L. n. 265 del 1999, confermata dal D.Lgs. n. 267 del 2000 e riaffermata nell'art. 1 del testo unico, ispirata alla legislazione comunitaria ha realizzato una sostanziale delegificazione in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'ente territoriale, mediante il trasferimento della relativa disciplina dalla legge nazionale ad una fonte autonoma, affidata allo statuto.

CONS. STATO, sez. V, 23 marzo 2018, n. 1875
Il giudice di primo grado aveva ritenuto che il Comune di Anguillara Sabazia non avesse "introdotto un divieto generalizzato all'installazione di impianti di telefonia mobile bensì si [fosse] limitato a dettare prescrizioni regolamentari atte ad individuare siti sensibili” in stretta aderenza alla facoltà attribuita dall’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36".

TAR SICILIA, Catania, 29 marzo 2018, n. 670
Il Collegio ritiene meritevole di accoglimento la censura con cui parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 11 bis della l.r. n. 35/1997, come introdotto dall’art. 10, comma 1, della l.r. n. 6/2011, secondo cui il Presidente del Consiglio comunale può essere revocato solamente secondo le modalità previste nei rispettivi statuti, considerato che solamente lo statuto comunale può legittimamente attribuire al Consiglio comunale un siffatto potere del tutto sconosciuto alla normativa di rango primario.

TAR CALABRIA, Catanzaro, 4 aprile 2018, n. 809

Con l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 2017 il Comune di Soverato, richiamati i precedenti atti di "chiusura al pubblico dell'attività di cinematografo" (ordinanza n. 4/2017) e di successiva revoca in autotutela (ordinanza n. 6/2017), nonché gli approfondimenti istruttori circa il "titolo di proprietà dell'immobile" si disponeva la sospensione con effetto immediato dell'esercizio dell'attività e la chiusura della sala cinematografica.
Per il Tar non vi è alcuna traccia della valutazione della sussistenza, in concreto, del pericolo per la pubblica incolumità (eventualmente del pubblico cui è aperta la sala cinematografica).

CASS. CIV., sez. trib., 6 giugno 2018, n. 14568
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso, che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice del merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 1893 del 2009) in quanto l'interpretazione di un atto amministrativo costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 3015 del 2006). Il controllo sull'interpretazione dei regolamenti comunali, delle delibere del sindaco e della giunta del comune, nonché delle conseguenti determinazioni dirigenziali e sindacali, rimesso alla Corte di Cassazione, presuppone che la Corte stessa, mediante la lettura del solo ricorso, possa effettuare un confronto tra il contenuto degli atti contestati e la lettura datane dal giudice del merito. Conseguentemente il ricorso, ove non riporti il contenuto degli atti contestati, è privo del requisito dell'autosufficienza e deve essere rigettato (Cass. n. 29322 del 2008; Cass. n. 13711 del 2007).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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