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Rubriche

Comunicazione del 23 gennaio 2017, «Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio ‘Attività finanziarie disponibili per la vendita’»

Tramite una comunicazione, la Banca d’Italia fornisce informazioni per le banche sul trattamento dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate.

La comunicazione presenta spunti d’interesse in materia di fonti del diritto in quanto suscettibile di farsi – impropriamente, data la natura dell’atto – diritto transitorio de facto relativamente ad una modifica normativa a livello europeo, da un lato “annunciando” una sua prossima modifica normativa (ad una circolare), dall’altro dettando un regime transitorio “in attesa di chiarimenti” alle autorità europee.

Nuovo regolamento delle “procedure per lo svolgimento delle attività ispettive” dell'ART

Con delibera n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, l'ART ha adottato il nuovo “Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità” (indicato, di seguito, come “Regolamento”, o semplicemente “Reg.”): all. A, alla delibera di cui sopra.

Ci proponiamo di verificare, di seguito, la rispondenza di tale Regolamento alla disciplina costituzionale – e, in particolare, alle riserve di legge e al principio di legalità, di cui agli artt. 13, 14 e 97 Cost. –, nonché ai principi della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative: è chiaro, infatti, che eventuali ispezioni dell'Autorità non possono che avvenire nel pieno rispetto delle riserve di legge e, più in generale, della legalità, anche costituzionale, di cui alle disposizioni cit.

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 6 settembre 2016, n. 1629 ha annullato un atto di regolazione generale dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ritenendolo viziato da “difetto di consultazione”.
Il caso deciso con la sentenza in rassegna riguardava la deliberazione dell’AEEGSI n. 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, con cui il Regolatore ha modificato e integrato la disciplina relativa alla morosità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale ed operato una revisione della procedura di switching nel settore del gas naturale al fine di ridurne le tempistiche. Tale deliberazione era stata impugnata da una società di distribuzione di energia elettrica, censurando, tra l’altro, la nuova formulazione dell’art. 12 del Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE), che prevedeva che, in caso di ritardo nel provvedere alla sospensione della fornitura nei confronti del cliente finale moroso, il distributore, oltre a dover corrispondere al venditore gli indennizzi di cui al precedente art. 11, potesse fatturare al venditore medesimo solo il 50% dei corrispettivi previsti.

 

Nel corso degli ultimi mesi sono stati approvati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i seguenti atti di rilievo per la presente rubrica:

1. Provvedimento sulla creazione di moneta scritturale da parte di soggetti privati.
2. Comunicazione sulla nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.
3. Modifica al formulario per la comunicazione di una operazione di concentrazione tra imprese.

Aggiornato al 29 ottobre 2017

Rubrica a cura di Giovanna De Minico - Periodo di riferimento: Luglio 2017 - Ottobre 2017
Scheda di Marana Avvisati

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2017 - Ottobre 2017), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di natura regolamentare, n. 396/17/CONS, rubricata «Attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 in materia di gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on line nel mercato interno».
Come si apprende dal comunicato stampa dell’Autorità, il nuovo regolamento, adottato a seguito di apposita consultazione pubblica con gli stakeholders1, «…costituisce la cornice legale e procedurale entro cui l’Autorità eserciterà la propria vigilanza su un settore di significativo rilievo della nostra industria culturale e rappresenta uno strumento di trasparenza e certezza del diritto per artisti, interpreti, società di intermediazione e soggetti che utilizzano tali diritti. A questo fine è altresì prevista l’istituzione di un tavolo tecnico con gli operatori, che costituirà una sede permanente di confronto tra tutti i soggetti coinvolti sulle principali questioni relative alla gestione e alla remunerazione dei diritti connessi al diritto d’autore».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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