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Rubriche

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 maggio 2017, n. 2599

Il principio maggioritario, in virtù del quale gli organi collegiali – ivi compresi quelli elettivi di governo degli enti locali – sono chiamati a deliberare almeno mediante la metà più uno dei propri componenti (fatta salva la possibilità di quorum più elevati), costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, a meno di deroghe espresse da parte di norme all’uopo emanate (in mancanza di allegazioni in tal senso, non rinvenibili nello Statuto comunale di Vitulazio).

TAR TOSCANA, Firenze, 10 febbraio 2017, n. 211

Le società ricorrenti, tutte esercitanti attività di trasporto con bus turistici, avevano impugnato la delibera della Giunta comunale di Firenze, di approvazione del disciplinare e del prospetto dei contrassegni allegato al disciplinare stesso, nella parte in cui disponeva che "dal 1 marzo 2016 gli abbonamenti dei contrassegni P e Q di cui alla citata deliberazione n. 00429/G/2012 sono revocati e per quelli con scadenza successiva a tale data si procederà al rimborso della quota non fruita".
Il Tar Toscana accoglie il ricorso relativamente alla censura lamentata dalle ricorrenti di pretermissione di qualunque confronto con gli operatori del settore prima dell'adozione dell'atto impugnato.

TAR ABRUZZO, Pescara, 24 novembre 2016, n. 366

Ai sensi dell'art. 54 comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 le ordinanze contingibili e urgenti sono funzionali a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.
In tale concetto, secondo la giurisprudenza che il giudicante condivide, può rientrare, ai fini dell'adozione di simili ordinanze, qualsiasi tipo di inquinamento che causa disagio alla popolazione, quindi anche quello olfattivo così come quello acustico.

TAR CAMPANIA, Napoli, 9 novembre, n. 5162

Le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto dotate di capacità derogatoria dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire alla P.A., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l'uso dei poteri ordinari.

TAR LOMBARDIA, Brescia, 29 dicembre 2016, n. 1791

I ricorrenti avevano impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Stezzano n. 199
del 27.09.2016, la quale aveva disposto che le unioni civili fossero costituite in una stanza adiacente all’ufficio servizi demografici. La stanza, in questione, che era stata mostrata ai ricorrenti, era “angusta e indecorosa, non […] affatto idonea ad accogliere la cerimonia di costituzione dell'unione […] alla presenza di parenti e amici”, e assai diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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