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Rubriche

Art. 144, comma 6-bis, r.S.

Motivi della segnalazione

Il nuovo art. 144, comma 6-bis, r.S. dispone che per la validità delle deliberazioni di cui allo stesso art. 144 r.S. relative ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea è richiesta la maggioranza dei componenti di ciascuna Commissione. Si tratta di una previsione che assimila le deliberazioni di cui all'art. 144 r.S. alle categorie di cui all'art. 30, comma 1, r.S. per le quali tale presenza è già richiesta, sintomo forse del riconoscimento della rilevanza delle stesse e della centralità del ruolo assunto dalle Commissioni in tali procedure di collegamento con l'Unione europea.

Artt. 23, 144, 144-bis e 144-ter, r.S.Artt. 23, 144, 144-bis e 144-ter, r.S.

Motivi della segnalazione

La riforma organica del Regolamento del Senato introduce infine alcune modifiche formali al fine di:
- adeguare la dizione "comunitario" alla formula "dell'Unione europea", in conformità con le novità introdotte con il Trattato di Lisbona (come peraltro, si era tentato di fare a livello costituzionale attraverso la revisione del 2014-2016, con la modifica dell'art. 117, primo e quinto comma, Cost.). Si vedano in proposito l'art. 2, comma 1, lett. c) (che ha modificato in tal senso l'art. 23 r.S. sulle funzioni in generale della 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea) e l'art. 4, comma 5 (che ha modificato l'art. 144-ter, r.S., sull'esame delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea) della delibera del 20 dicembre 2017;
- adeguare la formula "legge comunitaria" ai nuovi istituti della "legge europea" e della "legge di delegazione europea" (introdotti con la legge 24 dicembre 2012, n. 234), ovunque ricorra. Si vedano in proposito l'art. 2, comma 1, lett. c) (che ha modificato in tal senso l'art. 23 r.S. sulle funzioni in generale della 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea), l'art. 2, comma 1, lett. o) (che ha modificato l'art. 144 r.s. sull'esame degli atti di interesse dell'Unione europea) e l'art. 4, comma 4 (che ha modificato l'art. 144-bis, r.S., sull'esame dei disegni di legge europea e di delegazione europea) della delibera del 20 dicembre 2017;
- adeguare la formula "relazione annuale" sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea all'innovazione delle "relazioni annuali", programmatica e consuntiva (già introdotte nell'impianto della legge n. 11 del 2005 con una modifica ai sensi della legge n. 96 del 2010 e poi confermate dalla legge n. 234 del 2012). Si veda in proposito l'art. 2, comma 1, lett. o) (che ha modificato l'art. 144 r.S. sull'esame degli atti di interesse dell'Unione europea) della delibera del 20 dicembre 2017.

Art. 144, commi 1, 1-ter, 2-bis, r.S.

Motivi della segnalazione

Tra gli atti esaminati dalle Commissioni competenti al fine di esprimere in una risoluzione il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da parte del Governo e Parlamento, vengono ora espressamente menzionati nell'art. 144, comma 1, r.S. anche "gli altri atti trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea". La precedente versione dell'art. 144, comma 1, r.S. si limitava ad includere tra gli atti all'esame delle Commissioni solo gli "atti preparatori della legislazione dell'Unione europea" (peraltro, ciò avveniva solo indirettamente attraverso un rinvio all'art. 29, comma 2-bis, r.S.). L'esame degli atti, trasmessi dalle istituzioni dell'Unione europea ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, da parte delle Commissioni competenti si basava finora sulla prassi ed è quindi da accogliere con favore il fatto che tale profilo sia stato "codificato" nel Regolamento del Senato.
L'art. 144, comma 1, r.S., nella precedente versione, disponeva che dovessero essere richieste di esprimere il proprio parere su tali atti la 14ª Commissione Politiche dell'Unione europea nonché la 3ª Commissione Affari esteri. Con la riforma del Regolamento del Senato, l'obbligatorio parere della 3ª Commissione è espunto: scelta condivisibile, data la peculiare dimensione dell'Unione europea, non più riconducibile al metodo intergovernativo ed agli affari esteri propriamente intesi.
La riforma del Regolamento del Senato dispone infine, in relazione a tali atti, che il Presidente del Senato, su richiesta della 14ª Commissione, comunichi al Governo l'avvio dell'esame di questi ultimi ai fini dell'apposizione della riserva di esame parlamentare (art. 144, comma 1-ter, r.S.); e che il documento approvato dalla Commissione permanente sia trasmesso da parte del Presidente del Senato, oltre che al Presidente del Consiglio, anche ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea (art. 144, comma 2-bis, r.S.). Si tratta, anche qui, di due innovazioni condivisibili: nel primo caso, appare utile che il Governo sia informato del fatto che l'esame di un atto sia stato avviato dalla Commissione competente e che possa giungere dal Senato una richiesta di apporre la riserva di esame parlamentare; nel secondo caso, si tratta di una opportuna "codificazione" della disciplina del raccordo del Senato con le istituzioni europee riguardante i documenti approvati dalle Commissioni ed aventi ad oggetto atti dell'Unione europea, finora rimessa alla prassi (su quest'ultimo punto, cfr. A. CARBONI-M. MAGALOTTI, Prime osservazioni sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in Federalismi.it, 2018, n. 1, p. 31).

Pubblicato il piano della CONSOB relativo alle attività di regolazione per l'anno 2017

 

Nel mese di giugno 2017, la Consob ha pubblicato, sul sito dell'Autorità stessa (come previsto dall'art. 2, co. 4, Regolamento di cui di seguito), il proprio “Piano delle attività per l'anno 2017”, che costituisce la prima attuazione del “Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale” (adottato con delibera Consob 5 luglio 2016 n. 19654, in Gazz. Uff. 3 agosto 2016 n. 180). Il Regolamento cit. disciplina – ex art. 1, co. 1 – “l’adozione degli atti di regolazione generale da parte della Consob, intendendosi per tali i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva”: mio il corsivo.
Ai fini dell’efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, l'Autorità – ai sensi dell’art. 2 Regolamento – deve, infatti, definire, con cadenza annuale, un “documento di programmazione non vincolante” (così l'art. 2, cit.), contenente il piano delle attività che essa intende svolgere per l’adozione degli atti di regolazione generale, nonché per la revisione periodica degli stessi.

Ci si potrebbe, quindi, chiedere quale valore abbia il “Piano delle attività di regolazione” de quo.
La risposta sembrerebbe fornita dallo stesso art. 2 Regolamento (rubricato “Programmazione”), il quale dispone – al co. 3 – che l'“attività indicata nel documento di programmazione è integrata ovvero modificata nel corso dell’anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione”, ma che, l'autorità “può in ogni caso procedere all’adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione”: sempre mio il corsivo.
La natura di tale atto di programmazione (o “Piano delle attività di regolazione”) non sembra, quindi, in alcun modo rappresentare – per espressa previsione del Regolamento stesso – la natura di vero e proprio auto-limite, che è invece chiaramente svolta da norme quali, ad esempio, l'art. 5 Regolamento (“Consultazione”), il quale prevede che “[g]li atti di regolazione generale s[iano] adottati previo svolgimento di una consultazione in forma pubblica”, e la cui mancata osservanza parrebbe, quindi, astrattamente idonea a determinare l'illegittimità dell'atto di regolazione stesso.
Sul punto, cfr. (ancorché in relazione all'attività dell'AEEGSI) la nota di A. Colavecchio, Il “difetto di consultazione” determina l’illegittimità dell’atto di regolazione generale anche quando tale atto sia, nella “sostanza”, conforme al parametro legale (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 6 settembre 2016, n. 1629), in questa rubrica, 1/2017.

 

La provvisoria regolamentazione, da parte della CGSSE, dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del “servizio taxi”

Nel mede si febbraio 2017, in diverse, importanti città italiane (tra le quali, in particolare Roma, Milano, Firenze, Torino), si sono verificati scioperi c.d. “ad oltranza” – cioè protratti per più giorni consecutivi – degli esercenti il “servizio taxi”, il quale rappresenta un tipico “servizio pubblico essenziale”.

È evidente, quindi, che tali astensioni collettive siano disciplinate dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, e concretino una fattispecie di sciopero d'indubbia competenza della “Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” (d'ora in poi, “Commissione di garanzia”, “Autorità” o, semplicemente, “CGSSE”), ivi istituita, ex art. 12.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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