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Negli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha apportato alcune modifiche al regolamento in materia di procedure istruttorie a tutela del consumatore[1].

Tale regolamento si applica, per espressa previsione dell’art. 2, ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di violazioni del divieto di discriminazioni, nonché di clausole vessatorie.

La nuove disciplina si fonda sul positivo riconoscimento in capo ai soggetti indicati nell’art. 18, primo comma, lett. a), b), d bis) del Codice del Consumo del potere di segnalare e chiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del normativa di rango primario sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. Tale istanza – che deve necessariamente contenere tutti gli elementi di cui all’art. 4 del regolamento in parola – può anche indicare eventuali esigenze di riservatezza del segnalante.

Aggiornato al 13/07/2015

Nella presente nota ci occuperemo di tre atti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato nel corso dell’ultimo quadrimestre:

  1. Determinazione 28 aprile 2015, n. 6[1] recante le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico cheilleciti (c.d. whistleblower)”;
  2. Segnalazione al Governo e al Parlamento[2] ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi”;
  3. Regolamento 8 aprile 2015[3], recante la “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

(Aggiornato al 31/1/2015)

Nel periodo di riferimento considerato (Novembre 2014-Gennaio 2015), si segnalano due provvedimenti prescrittivi di carattere generale[1] del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «Garante»): 1) il «Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria» del 12 novembre 2014[2] e 2) il Provvedimento intitolato «Informazioni sulle convinzioni religiose dei pazienti: i casi in cui possono essere raccolte durante il ricovero» del 12 novembre 2014[3].

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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