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Rubriche

Corte di Cassazione penale (Sezioni Unite), sentenza 18923/2021 

La sentenza n. 18923 del 2021 trae origine da un procedimento penale per illeciti disciplinari, di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 4, comma 1, lett. d), in relazione agli artt. 186, commi 1 e 2 lett. c) e 2 sexies del codice della strada e 337, 582, 576 e 585 c.p., a carico di un magistrato, il quale, messosi alla guida in stato di ebbrezza da assunzione di alcool, aveva usato violenza nei confronti degli agenti della Polizia Municipale che cercavano di accertare l’illecito. Con sentenza n. 130 del 2020, il Consiglio Superiore della Magistratura, nella sua sezione disciplinare, lo aveva condannato alla sanzione della sospensione dalle funzioni per due anni e del trasferimento presso altra sede con obbligo di svolgimento di funzioni solo civili, dopo che la Corte di Cassazione si era pronunciata definitivamente in sede penale, dichiarando, con la sentenza n. 4936/2020, estinti i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali aggravate ma, al contempo, rigettando tutti gli altri motivi di ricorso dell’imputato, confermando dunque la ricostruzione dei fatti come operata dal giudice di merito. Il ricorrente agiva dinanzi alla Corte di Cassazione sollevando quindici motivi di impugnazione nei confronti della sentenza disciplinare a suo carico.

LEGGE 15 gennaio 2021, n. 4, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. (21G00007) (GU Serie Generale n.20 del 26-01-2021).

Con l’articolo 1 della Legge n. 4/2021 il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di eliminazione della violenza e delle molestie sui luoghi di lavoro.

Con l’articolo 2 piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione.

Il 30 dicembre 2020, a seguito dell’iter negoziale iniziato nel febbraio del medesimo anno[1], è stato firmato l’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’Energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (d’ora in avanti, «Accordo sugli scambi commerciali»)[2]. La presente scheda mira quindi a chiarire il regime applicabile alle relazioni tra Regno Unito e Unione europea, alla luce del rapporto tra il precedente l’Accordo di recesso del Regno Unito e Irlanda del Nord dall’Unione europea[3] e l’Accordo sugli scambi commerciali. Verranno inoltre brevemente ricostruiti i contenuti più rilevanti di quest’ultimo accordo[4].

(Decisione del Comitato sui diritti umani resa nel caso A.S., D.I., O.I. e G.D. c. Italia)

Con decisione depositata il 27 gennaio 2021 il Comitato sui diritti umani, l’organo di controllo del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha adottato le conclusioni relative alle comunicazioni presentate da tre cittadini siriani e uno palestinese sopravvissuti alla strage di Lampedusa del 2013, che denunciavano la violazione del diritto alla vita di oltre 200 migranti, tra le quali alcuni bambini, che viaggiavano a bordo di una imbarcazione naufragata nelle acque internazionali tra Lampedusa e Malta, nella zona Search and Rescue (SAR) maltese. Secondo la ricostruzione degli eventi, la capitaneria italiana era stata allertata nel naufragio ma aveva inoltrato la richiesta di soccorso a Malta, attendendone inutilmente l’intervento e ritardando così le operazioni di salvataggio. Nonostante la presenza di una nave italiana nelle vicinanze della imbarcazione in pericolo, le autorità italiane hanno temporeggiato a lungo prima di autorizzare l’intervento in soccorso, determinando la morte della maggior parte dei passeggieri.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Causa C‑336/19, ECLI:EU:C:2020:1031

La Corte di Giustizia ha chiarito che gli Stati membri non hanno l’obbligo di garantire la deroga al principio del previo stordimento degli animali durante l’abbattimento prevista dal Regolamento 1099/2009 in relazione alla macellazione compiuta a fini religiosi. Pronunciandosi riguardo ad un decreto adottato dal governo delle Fiandre che, nell’ambito della macellazione rituale, impone l’uso di un procedimento basato sul previo stordimento reversibile la Corte, richiamando l’ampio “margine di discrezionalità” che deve essere riconosciuto alle autorità nazionali in materia, ha ritenuto che il decreto in questione consente di garantire un “giusto equilibrio” tra il benessere degli animali, quale “valore” riconosciuto dall’art. 13 TFUE, e il diritto di manifestare la propria religione, garantito dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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