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Rubriche

Ordinanze nn. 66 e 67/2021 – giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 13/04/2021 – Pubblicazione in G.U. 14/04/2021 n. 15

Motivo della segnalazione
Con le ordinanze nn. 66 e 67/2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili due ricorsi per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevati, rispettivamente, dai deputati Vittorio Sgarbi e Sara Cunial.

Sentenza 32/2021
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021 n. 10

Sentenza 33/2021
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 09/03/2021; Pubblicazione in G. U. 10/03/2021 n. 10

Le due decisioni qui segnalate hanno ad oggetto norme differenti, ma presentano alcuni tratti comuni e rilevanti dal punto di vista delle fonti del diritto.

 

Sentenza 5/2021 – La decisione in epigrafe denota aspetti d’interesse sul sistema delle fonti in una duplice direzione, toccando, per un verso, il rapporto tra fonte statale e regionale e, per altro verso, quello tra fonte legislativa regionale e attribuzioni della Giunta. Proprio su quest’ultimo versante, come si vedrà, si appuntano in particolare le censu-re della Corte.
Nella sostanza, le disposizioni impugnate dallo Stato, contenute negli artt. 1 e 2, e 4 della L.R. Veneto 16 luglio 2019, n.15 (Norme per introdurre l’istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell’ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative), prevedevano un regime di favore per gli autori di illeciti soggetti a sanzioni amministrative in materie di competenza esclusiva regionale.

Sentenza n. 250/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26/11/2020 – Pubblicazione in G.U. 2/12/2020 n. 49

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 250/2020 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto varie disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1 e della successiva legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, tutte promosse con due ricorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per i fini di questa segnalazione, risultano d’interesse le censure statali nei confronti dell’art. 6, comma 6, della legge regionale valdostana n. 4/2019. Tali disposizioni differiscono al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), attraverso il parametro interposto dell’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che per tutte le amministrazioni pubbliche fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio.

Sentenza n. 179/2021 – Ricorso in via principale
Deposito del 30 luglio 2021 – pubblicazione in G.U. del 04/08/2021 n. 31


La sentenza 179/2021, emessa a seguito di un giudizio in via principale dello Stato nei confronti della Regione Marche, si concentra sul tema dell’organizzazione sanitaria con riferimento alla competenza statale in tema di tutela della salute. La questione ha una discreta rilevanza, poiché affronta il tema della “struttura sanitaria” in un sistema in cui l’organizzazione dei servizi resi al cittadino è estremamente diversificata da territorio a territorio in ragione della distribuzione costituzionale delle competenze stato/regioni. Si delinea perciò una centralità del legislatore regionale che può far parlare di veri e propri modelli di sanità regionali distinti, assai diversificati tra loro, producendo un sistema che presenta, com’è noto, vari pregi e limiti.
La questione è divenuta ancor più importante in conseguenza della recente crisi pandemica che ha messo in evidenza – se ancora ve ne fosse bisogno – la necessità di un sistema sanitario che, sebbene differenziato, conservi tratti essenziali comuni, nonché organizzazione e struttura efficienti.
In questo contesto la Corte è chiamata ad esprimersi su un tema centrale, collegato poi non troppo indirettamente con l’efficienza e l’amministrazione di risultato, quello del procedimento di nomina delle figure apicali (direttori di dipartimento delle aziende ospedaliere e dell’azienda unica regionale).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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