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Rubriche

Corte cost., ordinanza 8 febbraio 2019, n. 17

Motivi della segnalazione

Nell’ordinanza n. 17 dell’8 febbraio 2019, la Corte costituzionale ha riconosciuto per la prima volta la legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a tutela delle proprie prerogative costituzionali. La Corte ha tuttavia precisato come, dal punto di vista oggettivo, tale legittimazione debba essere rigorosamente circoscritta, risultando possibile un sindacato solo su quei «vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari», che siano quindi «rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione» (punto 3.5 del Considerato in diritto).

XVIII legislatura, Doc. XVIII n. 10, 20 febbraio 2019

Motivi della segnalazione

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha approvato la Comunicazione della Commissione europea I principi di sussidiarietà e proporzionalità COM (2018) 703, la Relazione della Commissione Relazione annuale 2017 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà COM (2018) 490 e la Relazione della Commissione Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali COM (2018) 491.
Le osservazioni della XIV Commissione sono state nel senso di auspicare un allungamento del termine per la trasmissione dei pareri motivati alle Istituzioni dell’Unione europea da 8 a 12 settimane; di prevedere, accanto alle attuali procedure di “cartellino giallo” e “arancione”, anche una procedura di “cartellino rosso”; di introdurre una piena potestà di iniziativa legislativa al Parlamento europeo. Alcune di queste proposte sono peraltro tratte dalle raccomandazioni della Task Force sulla sussidiarietà e proporzionalità nominata dalla Commissione europea: la XIV Commissione auspica che esse vengano attuate dalla nuova Commissione che nascerà in seguito delle elezioni europee di maggio 2019.

Il TAR Lazio si pronuncia sul rapporto tra riserva di legge e natura eterointegrativa delle polizze assicurative.

Con la decisione in questione il Tribunale Amministrativo del Lazio è intervenuto per respingere l’istanza con cui una società di assicurazioni aveva contestato il rispetto della riserva di legge in materia di sanzioni amministrative ed aveva quindi richiesto l’annullamento di un provvedimento amministrativo adottato dall’IVASS a seguito di un apposito procedimento.

Il TAR Lombardia si pronuncia sulla natura giuridica dei "codici di rete" (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 20 giugno 2017, n. 1372)

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 20 giugno 2017, n. 1372, ha annullato una decisione giustiziale dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA), che, accogliendo un reclamo proposto da un'impresa di vendita del gas naturale ai clienti finali (Cosvim Energia) contro il gestore della rete di trasporto (Snam Rete Gas), aveva impartito una prescrizione diretta nei confronti di un soggetto diverso dal gestore della rete, esercente l'attività di grossista sul mercato del gas ed utente della stessa rete (Eni).
In particolare, la decisione annullata (deliberazione AEEGSI 17 marzo 2016, 109/2016/E/gas), facendo applicazione, ai fini della risoluzione della controversia, di una disposizione del Codice di rete di Snam Rete Gas (cap. 14, par. 3.4, che, nel caso particolare del verificarsi di un'"emergenza di servizio", prevede che sia l'utente del trasporto a dover organizzare autonomamente l'eventuale approvvigionamento del servizio alternativo), aveva prescritto ad Eni di corrispondere i costi sostenuti e documentati inerenti il servizio alternativo di fornitura del gas naturale.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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