Attività consultiva del Consiglio di Stato

Rubriche

T.A.R. MARCHE, Ancona, 19 dicembre 2020, n. 779
I presupposti essenziali per la legittima adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento (Cons. Stato, V, 26 luglio 2016, n. 3369; Tar Lombardia Brescia 11 maggio 2018, Tar Lazio 5572/2017 cit.).
Ne consegue che non è legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili, le quali, invece, potrebbero essere utilmente fronteggiate e disciplinate con i mezzi ordinari.

CONS. STATO, sez. I, parere 19 luglio 2021, n. 1245

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica era stata impugnata l’ordinanza sindacale del Comune di Salgareda n. 11 del 06.03.2019, avente ad oggetto la limitazione dell’orario di esercizio del bar Vigonovo “Da Giangi”.
Per il Collegio, con l’ordinanza il sindaco ha dato sostanzialmente applicazione alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) che, all'art. 9 (Ordinanze contingibili ed urgenti), prevede che "Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, [...], con provvedimento motivato, [possa] ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. [...].".

T.A.R. TOSCANA, Firenze, 8 febbraio 2021, n. 215

Il TAR ha annullato l’ordinanza del Sindaco di Firenze Numero: ORD/2020/00508 del 18 dicembre 2020 avente ad oggetto: “Obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art.1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze”.
La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dagli artt. 7, co. 1, e 6, co. del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).
I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell’atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all’interno della sua motivazione.

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 12 luglio 2021, n. 725

Il provvedimento impugnato richiama espressamente, quali norme presupposte, sia l'art. 50 del TUEL che l'art. 222 del RD n. 1265/1934.
Il primo, al comma 5, fonda il potere del sindaco di emanare ordinanze extra ordinem in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
Il secondo descrive invece un potere tipizzato (oggi riconducibile al sindaco) e testualmente recita: "il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero".

CONS. STATO, sez. II, 7 dicembre 2020, n. 7734

Nell'assetto delle competenze disegnato dal decreto legislativo n. 267/2000, è riservata al Sindaco l'emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, che, quindi, non possono essere adottate da altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale (cfr. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 31 ottobre 2017, n. 5044; Consiglio di Stato, sezione I, parere 1° dicembre 2016, n. 2512; Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezione giurisdizionale, sentenza 4 settembre 2014, n. 515).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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