Fonti dell'Unione europea

Rubriche

Sent. TAR MARCHE, sez. I, 11 febbraio 2013, n. 137

Per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l'art. 192, comma 3, del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico ("Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere..."), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lg. 267 del 2000"; ed inoltre l'ordine di rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall'accertamento dell'imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa (cfr. Consiglio di Stato sez. V, ord. 1.2 2012 n. 452).

Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. I, 2.3.2013, n. 575

Il Collegio ribadisce che al di là dell'ordinario assetto dei compiti e delle funzioni amministrative, definito dal Codice dell'ambiente, è consentito ai sindaci di poter emettere provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia ambientale, ma come la giurisprudenza ha precisato, in un circoscritto novero di ipotesi, quali a titolo esemplificativo:

Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6228

Poiché lo statuto del comune di San Donaci né dispone, né predetermina alcun vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale, limitandosi l'art. 3, comma secondo lett. l) ad affermare che il Comune ispira la propria azione, tra le altre, alla finalità "di promuovere e favorire iniziative che assicurino condizioni sostanziali di pari opportunità per il superamento di ogni discriminazione tra i sessi", non è idoneo a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore. Detta disposizione statutaria è chiaramente priva di contenuti precettivi, in ragione della sua vaga e generica formulazione, di rilievo puramente enfatico, non contenente neppure una regola di c.d. "positive action" di tipo promozionale, che deve sempre essere enunciata in modo specifico, determinato e preciso, come è proprio delle norme giuridiche, anche di principio.

Sent. TAR PIEMONTE sez. I, 10.01.2013, n. 24

Il giudice amministrativo annulla il decreto sindacale con il quale è stata rinnovata parzialmente la composizione della giunta, in quanto sono stati nominati due nuovi assessori in violazione dell'art. 51 cost. e delle disposizioni dello statuto.

 Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 15.10.2012, n. 5277

Il Consiglio di Stato ricorda preliminarmente la giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 21330/2006) in base alla quale "nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta municipale non costituisce atto necessario ai fini del promovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del sindaco: quest'ultimo, infatti, trae la propria investitura direttamente dal corpo elettorale e costituisce, esso stesso, fonte di legittimazione dei componenti della giunta municipale, nel quadro di un sistema costituzionale e normativo di riferimento profondamente influenzato dalle modifiche apportate al titolo V della parte II Cost. dalla l. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, nonché di quelle introdotte dalla l. 5 giugno 2003 n. 131, con ripercussioni anche sull'impianto del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, il cui art. 50, peraltro, indica il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione comunale e gli attribuisce la rappresentanza". Analogamente Cass. civ. 13968/2010 per la quale "nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633