Fonti dell'Unione europea

Rubriche

Art. 4, l. n. 234/12

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 6, l. n. 234/12

Art. 13, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Gli obblighi informativi del Governo nei confronti delle Camere sono previsti in relazione a sei oggetti: la posizione da assumere in vista delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea e le risultanze di tali riunioni (art. 4, comma 1); le iniziative e le questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea (art. 4, comma 2); il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio ed il funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria (art. 4, comma 4); le iniziative volte alla conclusione di accordi tra Stati membri dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria (art. 5); i progetti di atti, gli atti e i documenti di consultazione dell’Unione europea (art. 6); la partecipazione dell’Italia all’Unione europea in generale (art. 13).

Art. 8, l. n. 234/12

Art. 9, l. n. 234/12

Art. 10, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

I poteri diretti delle Camere all’interno dei processi decisionali europei in generale attengono a tre procedure: la verifica del principio di sussidiarietà (art. 8), il dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea (art. 9) e l’esame di progetti o atti dell’Unione europea (art. 10).

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 7, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, secondo una previsione ritenuta in realtà da alcuni pleonastica (così A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36), le Camere hanno il potere di adottare ogni opportuno atto di indirizzo sui progetti di atti dell’Unione europea nonché su ogni altra questione portata all’attenzione delle Camere stesse.A ciò la l. n. 234/12 (riprendendo peraltro in parte quanto previsto dall’art. 4-bis della c.d. legge Buttiglione, poco tempo prima introdotto ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. a), della l. n. 96/10) aggiunge l’obbligo del Governo di assicurare che la posizione dell’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altra istituzione od organi dell’Unione, sia coerente con gli indirizzi del Parlamento (art. 7, comma 2, secondo periodo). Analoga previsione è peraltro espressamente prevista anche con riferimento alla fase di negoziazione degli accordi tra gli Stati dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria, all’interno della quale il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere (art. 5, comma 2).Tali previsioni “codificano” dunque l’obbligo costituzionale del Governo di dare seguito agli indirizzi delle Camere in materia, senza tuttavia vincolare in maniera rigida il Governo stesso secondo il modello del “mandato negoziale”, come avviene in altri ordinamenti (per approfondimenti sul punto, cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36 s.).

E.A.

Sentenza n. 220/2013 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 19 luglio 2013 - Pubblicazione in G. U. del 24 luglio 2013

Motivi della segnalazione

Nella sentenza n. 221/2013 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 23, commi 14, 15, 16, 17, 18, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011 19 e 20, del d.l. n. 201 del 2011.

Sentenza n. 160/2013 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 27/6/2013 – Pubblicazione in G.U. del 3/7/2013

Motivi della segnalazione

Con la sentenza n. 160/2013 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), aggiunto dalla legge di conversione 1° ottobre 2010, n. 163, secondo il quale «L’articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che l’incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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