Fonti dell'Unione europea

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C.G.A. SICILIA, sez. giurisd., 24 ottobre 2018, n. 574

L'ordinanza impugnata, n. 18 del 2012, è stata adottata dal Sindaco del Comune di Patti ai sensi dell'art. 69 1.r. n. 16/1963, recante l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, nonché ai sensi degli artt. 381. n. 142/1990 e 54 d.lgs. n. 267/2000, così come recepiti nella Regione Siciliana, i quali, anche se con espressioni in parte modificate, riconoscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
Il provvedimento qui impugnato si fonda su una doppia motivazione, l'esistenza di un uso pubblico e la necessità di usare la strada come via di fuga, se anche non fosse provato il primo presupposto, il secondo sarebbe da solo sufficiente a fondare l'atto.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 1 ottobre 2018, n. 930

Il TAR accoglie il ricorso avverso l’ordinanza n. 4 del 2018 con la quale il sindaco del Comune di Flero ha ordinato che "gli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimenti e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS R.D. 773/1931, sia autorizzati ex art. 86 che 88 TULPS in qualunque esercizio collocati, vengano interrotti nelle seguenti fasce orarie: 07.30 - 9.30 - 12.00 - 14.00- 19.00 - 21.00". Il giudice amministrativo conviene con la ricorrente nel ritenere del tutto generiche e disancorate da qualsivoglia accertamento istruttorio le premesse dell'ordinanza laddove riferiscono: i) della Sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico che costituisce un importante problema di salute pubblica; ii) che la sindrome da dipendenza da gioco d'azzardo sarebbe stata inquadrata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come vera e propria patologia in senso clinico; iii) che nel nostro paese tale sindrome patologica risulta in aumento tanto da avere indotto il Governo ad emanare il D.L. 158/2012 inserendo i malati da GAP all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza.

CONS. STATO, sez. IV, 10 luglio 2018, n. 4199; 10 luglio 2018, n. 4200

Il Consiglio di stato accoglie l’appello proposto dal comune di Vicenza avverso la sentenza del T.A.R. Veneto, sez. III, n. 576/2013, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale.
Infatti, la sentenza n. 220/2014 ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, co. 7 d.lgs. 267/2000, sollevata in riferimento agli artt. 32 e 118 Cost., concernente la configurabilità o meno di una competenza in ordine all'adozione di provvedimenti da parte degli enti locali in materia di gioco e scommessa in base al suddetto art. 50, 7° comma.

CONS. STATO, sez. IV, 3 agosto 2018, n. 4794

È fermo ormai in giurisprudenza (cfr., per tutti, Cons. St., III, 3 luglio 2013 n. 3575; id., VI, 3 agosto 2017 n. 3891) l'avviso per cui l'assimilazione, per effetto dell'art. 86, del D.lgs. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere d'urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dallo stesso avulse, donde, per un verso, esse sono in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (anzi, la norma ha così evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione di detti impianti) e, per altro verso, i criteri per la localizzazione devono seguire tali principi e non possono esser adoperati quale misura, più o meno surrettizia, di tutela della popolazione da immissioni elettromagnetiche che l'art. 4 della l. 36/2001 riserva allo Stato.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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