Fonti dell'Unione europea

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CONS. STATO, Sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774

Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco di ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento. Non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369).

TAR PIEMONTE, Torino, 21 aprile 2017, n. 535
Presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
È, pertanto, illegittima l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL con cui il sindaco del Comune di Strambino diffidava un residente ad occupare la porzione di suolo prospiciente la sua abitazione, atteso che nella specie mancano i presupposti che legittimano tale provvedimento, ovvero: la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 9 marzo 2017, n. 174
L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, d.lgs. n. 267/2000, per far fronte a "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" costituisce esercizio di un potere di natura pubblicistica, rispetto al quale la situazione giuridica soggettiva dei privati coinvolti si configura alla stregua di interesse legittimo, mentre il loro diritto alla salute rileva soltanto quale interesse sostanziale sotteso all'interesse (legittimo) che nella specie si traduce nella pretesa all'esercizio del potere di ordinanza; l'inerzia nell'esercizio di tale potere, pertanto, ben può essere fatta valere mediante l'attivazione dell'istituto del silenzio.

TAR CAMPANIA, Napoli, 22 febbraio 2017, n. 1065
È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui è disposta la rimozione di un gazebo ubicato nell'area antistante un esercizio commerciale, in considerazione dell'assenza dei presupposti per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 54, T.U.E.L. Dall'ordinanza gravata che richiama il verbale della Polizia Municipale si evince che l'area in questione è ad uso pubblico ed è destinata alla circolazione di pedoni (marciapiede), ma nulla viene detto circa le ragioni di sicurezza urbana che hanno indotto l'Amministrazione ad esercitare un potere extra ordinem, non essendo sufficiente a giustificare il predetto provvedimento la sola esigenza di restituire la zona alla viabilità pedonale in mancanza di ulteriori specifici fatti. Inoltre, l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere ex art. 54, T.U.E.L. discende dalla circostanza che l'installazione del gazebo nell'area antistante l'esercizio commerciale era stata autorizzata dalla stessa Amministrazione con provvedimenti temporanei rinnovati nel corso degli anni e che, pertanto, in mancanza di fatti nuovi non appare giustificata un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi che abbia come presupposto interessi e fatti che vanno ben oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale. Infatti, solo in simili casi il Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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