Fonti dell'Unione europea

Rubriche

Pubblicato il piano della CONSOB relativo alle attività di regolazione per l'anno 2017

 

Nel mese di giugno 2017, la Consob ha pubblicato, sul sito dell'Autorità stessa (come previsto dall'art. 2, co. 4, Regolamento di cui di seguito), il proprio “Piano delle attività per l'anno 2017”, che costituisce la prima attuazione del “Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale” (adottato con delibera Consob 5 luglio 2016 n. 19654, in Gazz. Uff. 3 agosto 2016 n. 180). Il Regolamento cit. disciplina – ex art. 1, co. 1 – “l’adozione degli atti di regolazione generale da parte della Consob, intendendosi per tali i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva”: mio il corsivo.
Ai fini dell’efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, l'Autorità – ai sensi dell’art. 2 Regolamento – deve, infatti, definire, con cadenza annuale, un “documento di programmazione non vincolante” (così l'art. 2, cit.), contenente il piano delle attività che essa intende svolgere per l’adozione degli atti di regolazione generale, nonché per la revisione periodica degli stessi.

Ci si potrebbe, quindi, chiedere quale valore abbia il “Piano delle attività di regolazione” de quo.
La risposta sembrerebbe fornita dallo stesso art. 2 Regolamento (rubricato “Programmazione”), il quale dispone – al co. 3 – che l'“attività indicata nel documento di programmazione è integrata ovvero modificata nel corso dell’anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione”, ma che, l'autorità “può in ogni caso procedere all’adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione”: sempre mio il corsivo.
La natura di tale atto di programmazione (o “Piano delle attività di regolazione”) non sembra, quindi, in alcun modo rappresentare – per espressa previsione del Regolamento stesso – la natura di vero e proprio auto-limite, che è invece chiaramente svolta da norme quali, ad esempio, l'art. 5 Regolamento (“Consultazione”), il quale prevede che “[g]li atti di regolazione generale s[iano] adottati previo svolgimento di una consultazione in forma pubblica”, e la cui mancata osservanza parrebbe, quindi, astrattamente idonea a determinare l'illegittimità dell'atto di regolazione stesso.
Sul punto, cfr. (ancorché in relazione all'attività dell'AEEGSI) la nota di A. Colavecchio, Il “difetto di consultazione” determina l’illegittimità dell’atto di regolazione generale anche quando tale atto sia, nella “sostanza”, conforme al parametro legale (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 6 settembre 2016, n. 1629), in questa rubrica, 1/2017.

 

La provvisoria regolamentazione, da parte della CGSSE, dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del “servizio taxi”

Nel mede si febbraio 2017, in diverse, importanti città italiane (tra le quali, in particolare Roma, Milano, Firenze, Torino), si sono verificati scioperi c.d. “ad oltranza” – cioè protratti per più giorni consecutivi – degli esercenti il “servizio taxi”, il quale rappresenta un tipico “servizio pubblico essenziale”.

È evidente, quindi, che tali astensioni collettive siano disciplinate dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, e concretino una fattispecie di sciopero d'indubbia competenza della “Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” (d'ora in poi, “Commissione di garanzia”, “Autorità” o, semplicemente, “CGSSE”), ivi istituita, ex art. 12.

Comunicazione del 23 gennaio 2017, «Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio ‘Attività finanziarie disponibili per la vendita’»

Tramite una comunicazione, la Banca d’Italia fornisce informazioni per le banche sul trattamento dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate.

La comunicazione presenta spunti d’interesse in materia di fonti del diritto in quanto suscettibile di farsi – impropriamente, data la natura dell’atto – diritto transitorio de facto relativamente ad una modifica normativa a livello europeo, da un lato “annunciando” una sua prossima modifica normativa (ad una circolare), dall’altro dettando un regime transitorio “in attesa di chiarimenti” alle autorità europee.

Nuovo regolamento delle “procedure per lo svolgimento delle attività ispettive” dell'ART

Con delibera n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, l'ART ha adottato il nuovo “Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità” (indicato, di seguito, come “Regolamento”, o semplicemente “Reg.”): all. A, alla delibera di cui sopra.

Ci proponiamo di verificare, di seguito, la rispondenza di tale Regolamento alla disciplina costituzionale – e, in particolare, alle riserve di legge e al principio di legalità, di cui agli artt. 13, 14 e 97 Cost. –, nonché ai principi della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative: è chiaro, infatti, che eventuali ispezioni dell'Autorità non possono che avvenire nel pieno rispetto delle riserve di legge e, più in generale, della legalità, anche costituzionale, di cui alle disposizioni cit.

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 6 settembre 2016, n. 1629 ha annullato un atto di regolazione generale dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ritenendolo viziato da “difetto di consultazione”.
Il caso deciso con la sentenza in rassegna riguardava la deliberazione dell’AEEGSI n. 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, con cui il Regolatore ha modificato e integrato la disciplina relativa alla morosità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale ed operato una revisione della procedura di switching nel settore del gas naturale al fine di ridurne le tempistiche. Tale deliberazione era stata impugnata da una società di distribuzione di energia elettrica, censurando, tra l’altro, la nuova formulazione dell’art. 12 del Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE), che prevedeva che, in caso di ritardo nel provvedere alla sospensione della fornitura nei confronti del cliente finale moroso, il distributore, oltre a dover corrispondere al venditore gli indennizzi di cui al precedente art. 11, potesse fatturare al venditore medesimo solo il 50% dei corrispettivi previsti.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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