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CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5362; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5363; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5366; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5367; CONS. STATO, sez. III, 4 settembre 2020, n. 5369

L'art. 17, comma 2, del T.U. n. 267/00 dispone che: "L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento"; l'art. 22 dello Statuto del Comune di Venezia si limita a stabilire che "Il Regolamento Comunale per le Municipalità disciplina le attribuzioni ed il funzionamento degli Organi Municipali e delle Delegazioni di Zona. Nei casi in cui non vi sia espressa norma regolamentare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli Organi Comunali."

CASS. CIV., sez. VI, 30.06.2020, n. 12976

Il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla menzionata L. n. 142 del 1990, e completato dalle disposizioni successive fino all'approvazione del D.P.R. n. 267 del 2000, ha indotto, però, le Sezioni Unite della Corte (con le citate sentenze n. 17550 del 2002 e n. 12868 del 2005) a rivedere il precedente orientamento, anche in considerazione del fatto che la modifica del titolo V della Costituzione, nonché la successiva L. n. 131 del 2003, di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale, hanno accentuato l'autonomia degli enti locali e nell'ambito di essa le potestà degli Statuti nella gerarchia delle fonti (ormai da considerarsi quali atti normativi atipici con caratteristiche di rango paraprimario o sub-primario).

La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato che, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione (o all'impugnazione).

Decreto T.A.R. VENETO, 21 aprile 2020, n. 205

Non ha sospeso l’ordinanza del Sindaco che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la chiusura temporanea dei cimiteri, considerato che il pregiudizio lamentato (preclusione all' esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito, e da giustificare misure cautelari in mancanza di contraddittorio e di trattazione collegiale.

 

Decreto T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, sez. I, 24 aprile 2020, n. 270

Il TAR non accoglie l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il rischio di diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti confezionati h 24 in locale liberamente accessibile.
In quanto tale attività commerciale in locali liberamente accessibili, privi di misure strutturali di distanziamento fra le persone, non consente di evitare assembramenti che sono di per sé occasione di contagio e possibile veicolo di diffusione del virus.
Ritiene, pertanto, in base ad una comparazione degli interessi - pubblici e privati - in conflitto, per le ragioni sopra esposte, doversi - nel caso di specie - dare preminente rilievo all’interesse pubblico alla tutela della salute collettiva anche alla luce della ormai prossima scadenza (3 maggio 2020) dell’efficacia dell’ordinanza sindacale attualmente in vigore.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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