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Sentenza n. 242/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 22/11/2019 – pubblicazione in G. U. 27/11/2019, n. 48

Motivo della segnalazione

La sentenza n. 242 ha dichiarato illegittimo l’art. 580 cod. pen., per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche reputate intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.

Sentenza n. 227/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 29/10/2019 – Pubblicazione in G. U. 30/10/2019, n. 44 

Motivo della segnalazione

La decisione qui segnalata riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2, lettera e), del d.l. 6 luglio 2010, n. 103 (Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo ed il sostegno della produttività nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, nella l. n. 127/2010, nella parte in cui inserisce l’art. 7-ter del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Sentenza n. 223/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 24/10/2019 – Pubblicazione in G. U. 30/10/2019, n. 44

Motivo della segnalazione

La sentenza qui segnalata riguarda la compatibilità con la Costituzione del d. lgs. 36/2018, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, I comma, del codice penale, in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario).
Il parametro di legittimità costituzionale è individuato nell’art. 76 Cost.

Le Giunte per il Regolamento delle due Camere si sono recentemente espresse su alcune modalità di svolgimento dei lavori parlamentari adottate in relazione alle misure di prevenzione sanitaria dovute alla pandemia da COVID-19: in particolare, la questione è stata affrontata nelle sedute del 31 marzo, per la Camera, e del 9 giugno per il Senato.

Nella gestione dell’emergenza sanitaria in corso, le Camere hanno finora adottato strategie differenti in relazione alla partecipazione a distanza ai propri lavori.

La Camera, con un parere della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020, ha autorizzato lo svolgimento di una serie piuttosto ampia di attività di Commissione, concernenti le sedute dedicate allo svolgimento di comunicazioni del Governo (art. 22, comma 3, del regolamento che, a differenza di quanto accade in Assemblea, non possono concludersi con la votazione su atti di indirizzo); lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo; ogni altra seduta delle Commissioni (o di Comitati permanenti costituiti al suo interno) in sede formale nella quale sia previsto esclusivamente lo svolgimento di una discussione e non siano previste votazioni.

Al contrario, al Senato, il parere adottato dalla omologa Giunta il 9 novembre successivo ha limitato l’utilizzo della modalità telematica per le sedute delle Commissioni e delle Commissioni bicamerali per le quali trova applicazione il Regolamento del Senato alle sole audizioni (formali e informali), ferma restando la presenza in sede almeno del Presidente o del Vice Presidente della Commissione, nonché del capo dell’Ufficio di segreteria.

Resta in ogni caso preclusa, allo stato, la possibilità di effettuare votazioni da remoto in qualsiasi sede parlamentare.

Nello stesso tempo, presso entrambe le Camere sono state depositate proposte di modifica regolamentare tese all’introduzione – a regime – di forme di partecipazione a distanza ai lavori parlamentari. In entrambi i casi, si ipotizza la possibilità non soltanto di partecipare alla discussione da remoto, ma anche di esercitare il voto. Nei contenuti specifici, tuttavia, le proposte divergono in maniera significativa.

Alla Camera, la proposta del deputato Ceccanti (A.C., Doc. II, n. 15), piuttosto che disciplinare direttamente i casi e le modalità di ricorso a tale ipotesi, individua nell’Ufficio di Presidenza il soggetto deputato a disciplinare la materia, nonché quello titolare della decisione nei singoli casi di richiesta di accesso alla partecipazione a distanza. Al Senato, la proposta della sen. Botto (A.S, Doc. II, n. 5), procede invece a una diretta individuazione dei casi in cui poter immaginare una partecipazione a distanza (dichiarazione dello stato di emergenza nazionale ovvero in caso di un pericolo imminente che minaccia il Paese; gravidanza, maternità, paternità o malattia grave; casi ulteriori di forza maggiore, valutati con decisione del Presidente del Senato, sentito il parere unanime della Giunta per il Regolamento).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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