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Questa segnalazione è dedicata a una proposta di modifica del regolamento del Senato della Repubblica, il Doc. II, n. 4, presentato dalla senatrice Paola Taverna il 20 febbraio 2020 in materia di presentazione delle petizioni in formato elettronico. Si inserisce, con intenti innovatori, nella disciplina di uno strumento antico, ben radicato nella nostra storia costituzionale, il quale si ritrova nell’art. 57 dello Statuto del Regno e nell’art. 50 della vigente Costituzione, che reca: «tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità».

In questa segnalazione si dà conto di una proposta di modifica puntuale al regolamento della Camera dei deputati, il Doc. II, n. 12, presentato dalla deputata Barbara Pollastrini (27 gennaio 2020), in materia di denominazione delle commissioni permanenti. Essa mira semplicemente a integrare, al primo comma dell’art. 22 r.C., il nome della I Commissione “Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni” con l’ulteriore specificazione “Diritti e pari opportunità”.

Nella seduta del 5 febbraio 2020 del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, il Presidente Paolo Russo, ha illustrato una proposta conseguente al ciclo di audizioni sulle attuali tendenze della produzione normativa, organizzate dallo stesso Comitato tra il mese di ottobre 2018 e il mese di maggio 2019, nel corso del turno di presidenza immediatamente precedente, della deputata Dadone (una sintesi dei contenuti delle audizioni è reperibile qui).

Con delibera dell’8 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 22 gennaio, i giudici del Palazzo della Consulta hanno introdotto alcune disposizioni innovative all’interno delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Un comunicato stampa, datato 11 gennaio 2020, e ampiamente rilanciato sugli organi di stampa generalista, informava che, grazie alla novella in oggetto, «anche la società civile, d’ora in poi, potrà far sentire la propria voce sulle questioni discusse davanti alla Corte costituzionale».

Risale al 22 gennaio la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della novella alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deliberata dal giudice delle leggi l’8 gennaio. Essa è relativa, tra l’altro, alla necessità di un’apposita ordinanza (nuovo art. 4-bis n.i.) per decidere, precedentemente alla trattazione della causa, dell’ammissibilità dell’intervento in un giudizio in via incidentale di terzi «titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio» (nuovi commi 6 e 7 dell’art. 4 n.i.), onde consentire a tali soggetti l’accesso agli atti processuali. Inoltre, la riforma delle norme integrative introduce la possibilità di convocare una camera di consiglio, presenti i giudici e le parti, per l’audizione di «esperti di chiara fama», al fine di «acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline» (nuovo art. 14-bis). Con due recenti provvedimenti, queste due disposizioni hanno già trovato prima applicazione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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