- Francesco Marzano - Silvia Menichini
- Fonti delle Regioni ordinarie
PIEMONTE (15.5.2010 – 15.2.2011) - (1/2011)
B.U. n. 30 del 29 luglio 2010
In attuazione: dell’art. 10, «Diritto all’abitazione e tutela del consumatore», c. 1, dello Statuto, in tema di diritto alla abitazione; dell’art. 11, «Diritti sociali», dello Statuto, in tema di tutela dei diritti delle fasce più deboli della popolazione; dell’art. 60, «Enti, aziende e società regionali», dello Statuto, in tema di modalità e tipi di controllo e di composizione degli organi degli enti della Regione.
- Francesca Carpita - Marta Simonicini
- Fonti delle Regioni ordinarie
TOSCANA (15.5.2010 – 15.2.2011) - (1/2011)
B.U. n. 28, parte prima, del 25 giugno 2010.
In attuazione dell’art. 16, «Gruppi consiliari», e dell’art. 17, «Presidenti dei gruppi consiliari», dello Statuto.
- Francesco Randone - Elettra Stradella
- Fonti delle Regioni ordinarie
UMBRIA (15.5.2010 – 15.2.2011) - (1/2011)
B.U. n. 32 del 14 luglio 2010
In attuazione degli artt. 50 «Attribuzioni del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza», 52 «Gruppi consiliari», dello Statuto.
- Erik Longo
- Fonti statali
Relazione sullo stato di attuazione del procedimento per l’abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, approvata dalla Commissione per la semplificazione (e il suo allegato) - (1/2011)
Dopo che in Premessa vengono brevemente ripercorse le varie fasi del procedimento di semplificazione normativa e viene ricostruito il quadro normativo, la Relazione dà conto dello stato attuale di avanzamento del meccanismo.
In particolare, nel Paragrafo II ci si sofferma sul decreto «salva leggi» (d.lgs. n. 179/2009), sul suo correttivo (d.lgs. n. 213/2010) e sul decreto «taglia leggi» (d.lgs. n. 212/2010), illustrandone contenuti e problematiche, l’iter di approvazione e l’attività consultiva di Consiglio di Stato e Commissione per la semplificazione. Analoghi aspetti vengono affrontati nel Paragrafo III, dedicato invece all’opera di codificazione e di riassetto intrapresa nell’ambito del procedimento: si dà conto del Codice (d.lgs. n. 66/2010) e del Testo unico regolamentare (d.P.R. n. 90/2010) in materia di ordinamento militare, del Codice (A.G. n. 164) e del Testo unico regolamentare (A.G. n. 168) in materia di attività agricola, in fase di elaborazione, dell’Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (A.G. n. 282), anch’esso in fase di elaborazione, e delle ulteriori attività di riassetto in corso. La Relazione si chiude con un Paragrafo IV, ove vengono indicate alcune problematiche che sarà necessario affrontare nel prossimo futuro.
In Allegato alla Relazione viene inoltre riportata la Documentazione inviata dai Ministeri alla Commissione e contenente elementi informativi sulle iniziative intraprese e specifici dati nell’ambito del meccanismo, nonché i resoconti stenografici delle audizioni svolte nell’ambito dell’indagine conoscitiva realizzata dalla Commissione in fase di elaborazione del d.lgs. n. 179/2009.
Scarica gli allegati
- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Interpretazione autentica e limiti alla retroattività (3/2011)
Sent. n. 257/2011 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 30 settembre 2011 – Pubblicazione in G.U. del 05/10/2011
Motivi della segnalazione
Nella sent. n. 257/2011 la Corte dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), sollevate, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, e 53 della Costituzione, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro; e dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 111, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale di Rossano, in funzione di giudice del lavoro.
- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
È ancora possibile considerare le norme Cedu come norme interposte dopo Lisbona? (3/2011)
Sent. n. 236/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito del 22/07/2011 – Pubblicazione in G.U. del 27/07/2011
Motivi della segnalazione
Nel giudizio in epigrafe la Corte è chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, ai «processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione».
- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Rapporti competenziali fra fonte statutaria e fonte legislativa regionale in materia di determinazione del numero dei componenti il Consiglio regionale (3/2011)
Sent. n. 188/2011 – Giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito del 15/06/2011 – Pubblicazione in G.U. del 22/06/2011
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 188/2011 la Corte, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale Amministrativo regionale della Puglia, dell’art. 10 della legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2 (“Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”) nella parte in cui richiamando, con rinvio materiale, la legge statale n. 108/1968 (“Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale”) e apportando ad essa modifiche soltanto parziali, consente di attribuire a gruppi di liste collegate con il Presidente eletto un premio di maggioranza la cui entità può portare all’elezione di un numero di consiglieri superiore a quello fissato nello Statuto regionale, dichiara l’illegittimità costituzionale della norma.
- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
L’acquisizione del parere della Conferenza Unificata come adeguato meccanismo concertativo in caso di materie di competenza esclusiva statale (2/2011)
Sent. n. 153/2011 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 21 aprile 2011 – Pubblicazione in G. U. del 27 aprile 2011
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 153/2011 la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010 n. 64 (Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali), come convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, e ha altresì dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1 del medesimo decreto-legge.
- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Attribuzione al sindaco del potere di adottare provvedimenti a contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana anche al di fuori dei casi di contingibilità ed urgenza (2/2011)
Sent. n. 115/2011 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 07/04/2011 - Pubblicazione in G.U. 13/04/2011
Motivi della segnalazione:
La Corte, chiamata ad esprimersi circa la legittimità dell’art. 54, co. 4 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 d.l. n. 92/2008, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, co. 1 l. n. 125/2008, nella parte in cui consentiva che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adottasse provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato” al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità ed urgenza, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui questa comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili e urgenti”.
- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il giudice comune non può disapplicare il diritto interno contrastante con la CEDU (2/2011)
Sent. n. 80/2011 – giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito dell’11/03/2011 – Pubblicazione in G.U. del 16/03/2011
Motivi della segnalazione
Nella sentenza n. 80/2011 la Corte ha dichiarato inammissibili o infondate due questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) nella parte in cui non consente che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di applicazione di misure di prevenzione – dinanzi, rispettivamente, al Tribunale e alla Corte d’appello, ovvero alla Corte di cassazione – venga trattato in udienza pubblica.
- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
NOVITÀ - La discrezionalità del potere legislativo nazionale nella “interpretazione autentica” delle norme pensionistiche per i procedimenti giudiziali pendenti non viola le norme sul “giusto processo” (1/2011)
Sent. n. 1/2011 – giudizio di costituzionalità in via incidentale
Deposito del 05/01/2011 – Pubblicazione in G.U. del 12/01/2011
Motivi della segnalazione
La decisione riguarda una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale centrale d’appello, dei commi 774, 775 e 776 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) «nella parte in cui – interpretando l’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte decorrere dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, e abrogando il comma 5 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 – fanno salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso».
Sottocategorie
Sottocategorie
- Archivio rubriche 2024
- Archivio rubriche 2023
- Archivio rubriche 2022
- Archivio Rubriche 2021
- Archivio Rubriche 2020
- Archivio Rubriche 2019
- Archivio Rubriche 2018
- Archivio Rubriche 2017
- Archivio Rubriche 2016
- Archivio Rubriche 2015
- Archivio Rubriche 2014
- Archivio Rubriche 2013
- Archivio Rubriche 2012
- Archivio Rubriche 2011
- Archivio Rubriche 2010