- Erik Longo
- Raccordi parlamentari Italia-UE
La Commissione europea risponde ad un parere della Camera sul pacchetto di proposte normative per la riforma della governance economica (3/2011)
Risposta della Commissione europea 2 settembre 2011
Rubriche
Risposta della Commissione europea 2 settembre 2011
Risposta della Commissione europea 28 luglio 2011
Risoluzione della 14a Commissione del Senato su: Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali COM(2011) 345 def.
Documento finale, a norma dell’articolo 127 del regolamento, della XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) della Camera su: Relazione annuale 2010 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali COM(2011) 345 def.
Doc. XVIII n. 48 – 27 luglio 2011
Documento finale, a norma dell’articolo 127 del regolamento, della XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) della Camera su: Relazione annuale 2009 della Commissione sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali COM(2010) 291 def.
Risoluzione della 14a Commissione del Senato su: Relazione annuale 2009 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali COM(2010)291 def.
L’attività normativa del Garante per la protezione dei dati personali nel periodo di riferimento si caratterizza per essersi esclusivamente concentrata nell’adozione di “autorizzazioni generali”.
Nel periodo considerato, l’attività normativa dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si contraddistingue per il notevole rilievo assunto dai meccanismi di consultazione ex art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo giugno-ottobre 2010, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, costituito dal provvedimento n. 2820 del 19 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (disciplina dell’attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private»(dal sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
La produzione di atti normativi da parte dell’Aeeg, nel periodo considerato, appare insolitamente modesta.
Ha certamente valore normativo il Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuova struttura organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (del. 26 maggio 2010, GOP 36/10, in http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/036-10gop.htm), che trova la sua base legislativa specifica nell’attribuzione all’Aeeg di una potestà regolamentare in materia di organizzazione interna e funzionamento, ai sensi dell’art. 2, co. 28, l. n. 481/1995. L’atto è stato adottato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, ed è stato pubblicato nel sito internet dell’Aeeg che, come previsto dalla del. GOP 2/10 dell’8 gennaio 2010, costituisce l’unica forma di pubblicità legale per gli atti dell’Autorità.
Nel periodo giugno-ottobre 2010, l’unico provvedimento della Banca d’Italia rilevante sul terreno dell’attività normativa è costituito dall’adozione della circolare n. 277 del 20 luglio 2010, recante «Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione»: circolare che, nel sito istituzionale della Banca d’Italia, risulta inserita fra i «provvedimenti del Governatore» aventi ad oggetto «disposizioni di vigilanza» sulle banche.
La sua attività, tuttavia, si muove sovente sul crinale tra mera interpretazione della normativa esistente e integrazione della medesima, negli spazi vuoti che questa lascia, con linee guida che sembrano porsi, in fatto, come forme di soft-regulation.
Può essere ascritta a tale fenomeno l’adozione delle Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, in www.avcp.it), non a caso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 192 del 18 agosto 2010 – S.O.). Nell’adozione dell’atto, l’Autorità ha seguito un procedimento fortemente partecipato, procedendo ad una consultazione on-line, volta ad individuare “le istanze e le criticità riscontrate dagli operatori nella concreta prassi del mercato”, per poi istituire “un tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le modalità di effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte”. Sulla stessa linea si colloca la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010, Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, non pubblicata in GU (rinvenibile in www.avcp.it), con cui l’Autorità ricostruisce lo stato della giurisprudenza su di una disposizione di incerta applicazione, esaminando anche l’impatto sulla relativa interpretazione del diritto dell’Unione europea.
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
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