- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
NOVITÀ - Riserva alle “fonti di livello costituzionale” delle fonti primarie e degli organi titolari delle funzioni legislative; esercizio del potere sostitutivo ex art. 120 cost. in relazione all’attività legislativa regionale (1/2011)
Sentenza n. 361/2010 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale + Conflitto di attribuzione tra enti
Deposito del 17/12/2010 - Pubblicazione in G.U. 22/12/2010
La decisione deve essere segnalata in primo luogo per l’affermazione di ordine generale secondo cui nel nostro ordinamento costituzionale l’individuazione delle fonti primarie e degli organi titolari delle funzioni legislative “può essere disposta solo da fonti di livello costituzionale”: ciò, “in considerazione della particolare efficacia delle fonti legislative, delle rilevanti materie ad esse riservate, della loro incidenza su molteplici situazioni soggettive, nonché del loro raccordo con il sistema rappresentativo”. La corte precisa inoltre che “ in particolare la disciplina delle deroghe alla normale attribuzione del potere legislativo alle sole assemblee rappresentative è oggetto di normative speciali ed espresse di rango costituzionale” “è pacifico che a livello regionale è solo il Consiglio regionale l’organo titolare del potere legislativo” (considerato n. 5).