- Erik Longo
- Giurisprudenza costituzionale
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 123 cost., di legge regionale approvata in periodo di prorogatio in difetto dei presupposti previsti dallo statuto regionale (3/2015)
Sentenza n. 158/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 24/06/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/07/2015
Motivi della segnalazione
In applicazione di principi affermati da precedenti pronunce – sentenze nn. 81, 64 e 55 del 2015 – la decisione dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 123 Cost., dell’intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 11, approvata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell’assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), provvedimento impugnato dal Governo in base all’assunto che esso fosse stato adottato in difetto dei presupposti per l’esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo, come indicati dallo statuto regionale. In particolare il Governo aveva denunciato la violazione dell’art. 123 Cost., allegando l’assenza delle condizioni che legittimano il Consiglio regionale a legiferare, contemplate nell’art. 86, comma 3 dello statuto abruzzese, in base al quale «[…] nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità […]».