Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Ormai da alcuni anni è possibile reperire il testo della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sul sito EUR-Lex. Tuttavia, è solo dal 1° luglio 2013 - data di entrata in vigore Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio del 7 marzo 2013  - che (in linea di principio, soltanto) la versione elettronica della Gazzetta è autentica e produce effetti giuridici.

L’art. 4 della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (G.U.U.E. 2002 L 201, p. 37), stabilisce che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenuti a notificare alle autorità nazionali competenti - e, in alcuni casi, anche agli abbonati e alle altre persone interessate - le «violazioni dei dati personali», definite dall’art. 2, lettera i), della medesima direttiva come quelle violazioni di sicurezza che comportano accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la rivelazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, memorizzati o comunque elaborati nel contesto della fornitura di un servizio di comunicazione accessibile al pubblico nell’Unione. Al paragrafo 5, l’art. 4 conferisce alla Commissione la facoltà di adottare misure tecniche di attuazione riguardanti le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui allo stesso articolo. Nell’esercizio di tale facoltà è stato adottato il Regolamento n. 611/2013, che disciplina le modalità ed i termini nel rispetto dei quali i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono provvedere alla notifica delle violazioni di dati personali come sopra definite.

La sentenza della Corte di giustizia del 26 settembre 2013 nella causa C-476/11, HK Danmark v. Esperian, presenta almeno due aspetti di interesse. In primo luogo, si tratta della prima causa in cui viene sollevata la questione dell’interpretazione dell’art. 6, par. 2, della Direttiva 2000/78/CE (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro G.U.U.E. 2013 L 303, p. 16). Tale disposizione stabilisce che in alcune circostanze gli Stati membri possono prevedere che una disparità di trattamento non costituisce una discriminazione in ragione dell’età: testualmente, «gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un’età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all’invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l’utilizzazione, nell’ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull’età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso».

Due recenti sentenze CEDU condannano l'Italia per la previsione della pena del carcere ai giornalisti.

1. Con le recenti sentenze rese nei casi Belpietro v. Italy e Ricci v. Italy la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per aver violato l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per la previsione della pena del carcere per la commissione di reati a mezzo stampa e radiodiffusione.

Nella parte relativa alle "Fonti Internazionali" la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l'attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

 

SOMMARIO

1)  La recenti misure di contrasto alla pirateria

2)  La sentenza della Cedu nel caso Tarantino: compatibilità della legislazione nazionale in materia di numero chiuso con la convenzione europea dei diritti umani

3)

Identità di genere e scioglimento del matrimonio: la Cassazione rinvia alla Consulta alcune questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della Legge 164 del 1982

4)    Le recente modifica concernente l'esercizio della giurisdizione italiana sulle forze nato e la grazia concessa dal Capo dello Stato al col. Joseph L. Romano condannato per l'extraordinary rendition di Abu Omar

 

L'Italia non ha correttamente trasposto l'art. 5 della direttiva 2000/78/ce in materia di provvedimenti da adottarsi da parte di tutti i datori di lavoro in favore dei lavoratori disabili

Nella sentenza del 4 luglio 2013 nella causa C-312/11,[1] resa al termine di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, inter alia, sull’handicap, con riferimento all’occupazione e alle condizioni di lavoro.

Il ruolo del giudice nazionale rispetto al bilanciamento tra la sicurezza interna degli Stati membri ed il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. 

Con la sentenza del 16 aprile 2013 nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11,[1] la Grande Sezione della Corte di giustizia ha respinto i ricorsi con cui il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedevano l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria.[2]

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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