Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

CONS. GIUST. AMM. Sicilia sez. giurisd., 04 ottobre 2022, n. 990

Il Collegio rileva che numerosi sono gli strumenti giuridici che l'ordinamento mette a disposizione del Comune per rivendicare la demanialità di un bene o per acquisire al patrimonio pubblico il territorio necessario a garantire gli interessi pubblici, a partire dal diritto di tutti i cives di potere liberamente usufruire del mare.
Tra questi strumenti non rientra l'ordinanza contigibile e urgente che non può avere l'effetto di un accertamento costitutivo della demanialità di un bene immobile o del disconoscimento della sua natura di bene immobile privato.

Dec. T.A.R. SICILIA, Palermo, 17 gennaio 2022, n. 34

È sospesa l'Ordinanza del Sindaco di Agrigento n. 9 del 14 gennaio 2022, che, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, ha istituito la c.d. “zona arancione” per il territorio del Comune di Agrigento e ha disposto la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole del territorio comunale dal 15 gennaio 2022 al 24 gennaio 2022; ed infatti né l’Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 1 del 7 gennaio 2022 - il cui art. 2 sembrerebbe estendere alle zone arancioni la facoltà di cui all’art. 1, comma 4, d.l. n. 111 del 2021, ma appare non tenere conto della modifica all’originario testo del decreto legge introdotta in sede di conversione, nel senso della limitazione alle sole zone rosse della possibilità di adozione di provvedimenti in deroga alle prescrizioni nazionali – né la direttiva interassessoriale prot. n. 110 del 12 gennaio 2022 (Istruzione e formazione professionale e Sanità) – per altro probabilmente adottata in attuazione della citata Ordinanza n. 1 del 2022 – possono attribuire un potere amministrativo escluso dalla normativa nazionale in materia di attività scolastiche in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.

CONS. STATO, sez. V, 15 settembre 2022, n. 8013; 15 settembre 2022, n. 8014; 26 settembre 2022, n. 8236; 26 settembre 2022, n. 8237; 26 settembre 2022, n. 8239; 26 settembre 2022, n. 8240

Le problematiche concernenti la disciplina degli orari di apertura e funzionamento delle sale gioco autorizzate costituiscono un terreno particolarmente sensibile e delicato nel quale confluiscono e devono essere adeguatamente misurati una pluralità di interessi - sia privati dei gestori delle sale che, in quanto titolari di una concessione con l'amministrazione finanziaria e di una specifica autorizzazione di polizia, tendono a perseguire la massimizzazione dei loro profitti per ottenere la remunerazione dei loro investimenti economici attraverso la più ampia durata giornaliera dell'apertura dell'esercizio, invocando i principi costituzionali di libertà di iniziativa economica e di libera concorrenza e il principio dell'affidamento, ingenerato proprio dal rilascio dei titoli, concessorio e autorizzatorio, necessari alla tenuta delle sale da gioco - sia, soprattutto pubblici e generali, non contenuti in quelli economico- finanziari (tutelati dalla concessione) o relativi alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (tutelati dall'autorizzazione questorile), ma estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell'affollamento dei frequentatori) e alla salute pubblica, quest'ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia; è pertanto legittima l'ordinanza sindacale che stabilisce per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a quattro ore complessive di interruzione quotidiana di gioco (Consiglio di Stato sez. V, 26 agosto 2020, n. 5223).

CONS. STATO, sez. II, 13 settembre 2021, n. 6259

Il Consiglio di Stato (V, 6 marzo 2013, n. 1372) ha già affermato che l'art. 9 della l. 447/1995 non va riduttivamente ricondotto al generale potere di ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato quale ordinario rimedio in tema di inquinamento acustico; ciò perché, in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali, la presenza di una accertata situazione di inquinamento acustico rappresenta di per sé una minaccia per la salute pubblica. Inoltre, se è vero che l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, con la quale è consentito fronteggiare le situazioni di emergenza anche al prezzo del sacrificio temporaneo di posizioni individuali costituzionalmente tutelate, non può essere impiegato per conferire un assetto stabile e definitivo agli interessi coinvolti, questo non significa che i provvedimenti contingibili debbano considerarsi automaticamente illegittimi solo perché sprovvisti di un termine finale di durata o di efficacia (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2011, n. 3922 e 13 agosto 2007, n. 4448). Sicché anche misure non definite nel loro limite temporale possono essere reputate legittime, quando esse siano razionalmente collegate alla concreta situazione di pericolo accertata in rapporto alla situazione di fatto.

TAR CAMPANIA, Napoli, 4 marzo 2022, n. 1489

L'esercizio dei poteri extra ordinem deve necessariamente delimitarsi in un arco temporale prestabilito, possedere i caratteri non solo della "contingibilità", intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente, ma anche della "provvisorietà", intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata, ed evidenziare un collegamento diretto tra la situazione immanente di pericolo e le esigenze di salvaguardia del bene protetto, ovvero la vita umana.

CONS. STATO, sez. V, 9 settembre 2022, n. 7885

Le motivazioni dell'ordinanza sindacale chiariscono che la situazione di pericolo e degrado riguardava l'intero fabbricato, senza possibilità di distinguere tra le varie unità immobiliari, sia per la vetustà e il degrado delle strutture e degli impianti (non a norma), sia a ragione del fatto che il fabbricato costituisse teatro di molti episodi criminosi, costituendo fonte di grave pericolo per la collettività.

CONS. STATO, sez. III, 11 novembre 2021, n. 7529

Il legittimo esercizio del potere sindacale straordinario di emanare ordinanze di necessità, finalizzate alla salvaguardia di rilevanti interessi pubblici legati all'igiene e alla sicurezza della collettività, ai sensi degli artt. 50 e 54 del T.U.E.L., è subordinato a rigorosi presupposti: a) straordinarietà (intesa come difetto di atti tipici e nominati preordinati, anche in contesti di necessità, alla gestione degli interessi coinvolti); b) urgenza (intesa come impossibilità di differire, senza pericolo di compromissione di quegli interessi, l'azione amministrativa, con il ricorso alle tempistiche ordinarie); c) imprevedibilità delle situazioni di pericolo; d) contingibilità (che connota l'urgente necessità quale accidentale, provvisoria ed improvvisa).
Il difetto dell'uno o dell'altro presupposto è idoneo a compromettere il principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 1 L. n. 241/1990) configurando un uso sviato di poteri per definizione extra ordinem e, come tali, assoggettati ad un rigoroso e stretto scrutinio di necessità.

Osservatorio sulle fonti

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