Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Sent. n. 64/2023 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale era chiamata a decidere in ordine alla questione di costituzionalità sollevata in via principale dallo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell’intera legge reg. Siciliana n. 8 del 2022, istitutiva della giornata della memoria dell’eruzione dell’Etna del 1669, in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto la legge impugnata, pur prevedendo l’adozione di una serie di iniziative finalizzate alla promozione e valorizzazione del territorio, tali da produrre nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non indicherebbe, a detta del ricorrente, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte. 

Sent. n. 203 del 2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 10/11/2023 -  Pubblicazione in G. U. 15/11/2023  n. 46

Motivo della segnalazione

La decisione in epigrafe è emessa nell’ambito di un giudizio in via principale sollevato dallo Stato nei confronti della Regione Puglia per sospetta incostituzionalità dell’art.96, comma 1, della L.R. 32/2022.
A giudizio della difesa statale, tale norma, contenuta appunto nella legge di stabilità regionale 2023, incidendo sui meccanismi di indizione delle nuove elezioni in caso di scioglimento del Consiglio regionale o dimissioni del Presidente della Giunta, e -segnatamente- introducendo la precondizione della presa d’atto da parte del Consiglio Regionale, si poneva in contrasto con gli artt.art.123 e 126, terzo comma, della Costituzione, ed, altresì, con lo stesso Statuto regionale (art.22, comma 4, della L.R. Puglia 7/2004).
La questione si riferisce, dunque, al rapporto trilaterale e gerarchico che si instaura tra Costituzione, Statuto e legge regionale, in questo caso, in relazione alla materia elettorale. Con una semplificazione, in quanto la norma regionale è supposta violare tanto la Costituzione quanto lo Statuto non sussistendo invece contrasti tra Statuto e Costituzione, dal momento che il primo non devia dal sistema “normale” individuato in Costituzione, ossia l’elezione diretta del Presidente della Regione.
Invero, l’art. 122, quinto comma, Cost. non obbliga le regioni a tale scelta, poiché attribuisce loro la potestà di disciplinare la materia anche in maniera diversa. Sul piano delle fonti, comunque, per divergere dalla via ordinariamente prevista in Costituzione non è sufficiente una legge regionale ordinaria ma è necessaria una modifica o, ab origine, una previsione di carattere statutario.

Sent. n. 63/2023 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 07/04/2023; Pubblicazione in G. U. 12/04/2023, n. 15

 

Motivo della segnalazione

La questione di costituzionalità, sollevata in via incidentale dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 111, 117, commi primo e secondo, lettere l) e m), e 136 Cost., ha ad oggetto l’art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 373 del 2003, decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia, nella parte in cui dispone che «[q]ualora il Presidente della Regione non intenda decidere il ricorso in maniera conforme al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, con motivata richiesta deve sottoporre l’affare alla deliberazione della Giunta regionale», mantenendo, quindi, integro il potere del Presidente della Regione Siciliana di discostarsi dal parere del CGARS, nonostante l’avvenuta soppressione, per il corrispondente rimedio nazionale, del potere in capo al Presidente della Repubblica di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato.

Sent. n. 197/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30/10/2023;   Pubblicazione in G. U. 02/11/2023  n. 44

Motivo della segnalazione

La decisione riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma del codice penale, introdotto nell’intento di reagire al crescente fenomeno della violenza domestica e di genere, che spesso culmina nel femminicidio (art.11, comma 1, lett. c) l. 69/2019).
La legge in parola, significativamente indicata come codice rosso, si inserisce in un contesto più ampio di legislazione volta al medesimo fine, contenuta nella legge di riforma del processo penale (l. n.134/2021) e nelle recenti l. 122/2023 e l.168/2023, tesa a contrastare un fenomeno che, tuttavia, pare non dar segni concreti di regresso tanto da spingere attenta e sensibile dottrina, anche costituzionalistica, ad attivarsi per mobilitare la discussione pubblica e scientifica sulle possibili ulteriori risposte normative (v. la rubrica Quali prospettive di intervento in tema di violenza di genere? in www.lecostituzionaliste.it).
Nella sostanza, la questione di fondo concerne, appunto, la volontà di fornire protezione a soggetti deboli (sull’evoluzione della nozione v. L. Azzena, Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti «deboli». Spunti per una teoria della debolezza, in C. Calvieri (a cura di), Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale, Torino, 2006, 35 ss.) attraverso meccanismi perlopiù indirizzati all’inasprimento delle pene, anche incidendo sull’apporto valutativo del giudice soprattutto per l’irrigidimento che tale novella comporta -segnatamente- conseguente al divieto di operare un bilanciamento con talune delle altre circostanze di natura attenuante il reato.

Sentenza n. 60/2023 - Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/04/2023 Pubblicazione in G. U.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge della Regione Sardegna 11 aprile 2022, n. 9 (Interventi vari in materia di enti locali della Sardegna. Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2012 e alla legge regionale n. 3 del 2009), che consente quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti, e tre mandati consecutivi a quelli dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Titolo completo "È ammissibile il conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati contro le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione con cui sono sottratte alla propria giurisdizione domestica le controversie inerenti agli affidamenti di appalti banditi dall’Amministrazione interna"

Sent. n. 179/2023 – giudizio sull’ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31

Motivo della segnalazione

La Corte costituzionale è investita del giudizio per conflitto di attribuzioni tra Poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati con ricorso depositato in data 28 febbraio 2023, avverso le sentenze del Consiglio di Stato n. 4150 del 2021 e della Corte di cassazione n. 15236 del 2022, le quali hanno sottratto alla cognizione del giudice domestico le controversie in materia di affidamenti di appalti banditi dalla rispettiva Amministrazione interna.
Chiamata a pronunciarsi, in via liminare, sulla sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo del conflitto, la Corte rileva, in primo luogo, l’astratta legittimazione della Camera dei deputati a promuovere conflitto, in difesa delle proprie attribuzioni costituzionali, «tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all’art. 64 Cost. e, più in generale, le funzioni di cui agli art. 55 ss. Cost.». Così come parimenti legittimati a resistere nel conflitto sarebbero il Consiglio di Stato e la Corte di cassazione, in quanto competenti, in posizione di indipendenza e imparzialità, a dichiarare definitivamente la volontà del potere (giurisdizionale) a cui appartengono.
Seppur in sede di valutazione della mera ammissibilità del conflitto, la Corte ribadisce, in alcuni sintetici passaggi, quanto da essa astrattamente affermato sin dalla sentenza n. 120 del 2014, nell’indicare la via del conflitto, quale strumento deputato a sindacare la legittimità dell’estensione della copertura dell’autonomia parlamentare che si estrinseca per mezzo dell’uso del potere regolamentare e normativo, fondato nell’art. 64 Cost.
La decisione costituisce, dunque, un ulteriore (e non definitivo) tassello nella spinosa vicenda dell’autodichia parlamentare, nella specie di quella relativa ai “soggetti terzi” rispetto al personale dipendente.

Titolo completo "È dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede che la Corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo che legittimamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia"

Sent. n. 178/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 178 del 2023 la Corte costituzionale torna a confrontarsi con la legittimità di alcune disposizioni di attuazione della disciplina del mandato di arresto europeo, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 6 giugno 2023, C-700/21, O. G.), resa in risposta del rinvio pregiudiziale che essa stessa aveva promosso per mezzo dell’ordinanza n. 217 del 2021.
Il Giudici della Consulta sono investiti dalla Corte d’appello di Bologna della questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005, «nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la Corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza irrogata nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno». La disposizione, identificabile specificamente nel comma 1, lett. c, dell’articolo citato sarebbe lesiva tanto degli «artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, all’art. 7 CDFUE, all’art. 8 CEDU e all’art. 17, paragrafo 1, PIDCP, quanto degli artt. 2, 3, e 27, terzo comma, Cost.».

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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