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- Giurisprudenza costituzionale
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono, quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo (3/2023)
Titolo completo "Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono, quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta"
Sent. n. 177/2023 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 28 luglio 2023 – Pubblicazione in G.U. del 02/08/2023, n. 31
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 177 del 2023 la Corte costituzionale torna a confrontarsi con la legittimità di alcune disposizioni di attuazione della disciplina del mandato di arresto europeo, a seguito della pronuncia della Corte di giustizia (sentenza 18 aprile 2023, C-699/21, E. D.L.), resa a seguito di rinvio pregiudiziale, che essa stessa aveva sollevato mediante l’ordinanza n. 216 del 2021.
In particolare, i Giudici della Consulta sono investiti dalla Corte d’appello di Milano della questione di legittimità degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, in riferimento tanto all’art. 3, quanto agli artt. 2, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, «ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta».