Fonti Regioni speciali e Province autonome

Rubriche

Periodo di riferimento: agosto 2022 – ottobre 2022

  1. PREMESSA

Nel periodo di riferimento considerato (giugno 2022 – ottobre 2022) non si registrano atti normativi ovvero provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”).

Tuttavia, si ritiene di dare conto del parere[1] del Garante, n. 286 del 28 luglio 2022, relativo allo schema di decreto in tema di piattaforma digitale per l’erogazione di benefici economici concessi dalle amministrazioni pubbliche (di seguito “piattaforma”), decreto, questo da adottarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 28-bis, comma 3, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233.

Questo parere, estraneo agli atti normativi binding, si può ritenere a questi ultimi strumentale perché utile a guidare i titolari del trattamento dei dati personali alla compliance con i principi di privacy by design e by default in casi analoghi.

Aggiornato al febbraio 2022

Periodo di riferimento: novembre 2021 – gennaio 2022

 

1. Introduzione

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante misura di carattere regolamentare, ovvero la Delibera n. 390/21/CONS[1], recante «Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche».

Dopo una breve introduzione su natura e modalità di svolgimento dell’attività di risoluzione delle controversie, si passerà a esaminare la ratio e il contenuto delle modifiche introdotte con la Delibera in commento.

CONS. STATO, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9178

È confermato l'orientamento (ex multis Cons. Stato, V, 22 marzo 2016, n. 1189) in base al quale solo a fronte di una puntuale rappresentazione della situazione di grave pericolo attuale che minacci l'incolumità dei cittadini potrebbe giustificarsi l'eccezionale deroga al principio di tipicità degli atti amministrativi ed alla disciplina vigente, attuata mediante l'utilizzazione di provvedimenti extra ordinem; in particolare, sulla necessità che il presupposto delle ordinanze contingibili e urgenti - mezzo per far fronte a situazioni di carattere eccezionale e impreviste costituenti minaccia per la pubblica incolumità e per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi approntati dall'ordinamento - sia suffragato da istruttoria e motivazione adeguate la giurisprudenza è costante (cfr. Cons. Stato, III, 29 maggio 2015, n. 2697; V, 23 settembre 2015, n. 4466, 2 marzo 2015, n. 988, 25 maggio 2012, n. 3077, 20 febbraio 2012, n. 904; VI, 5 settembre 2005, n. 4525).
L'ordinanza sindacale impugnata ometteva di chiarire per quale motivo la situazione di fatto su cui andava ad incidere - non generatasi all'improvviso ma venutasi a delineare nel corso degli anni - non potesse essere (sempre che ne sussistessero i presupposti) affrontata con i mezzi ordinari.

 

CONS. STATO, sez. III, 18 ottobre 2022, n. 8843

L'art. 50 del Testo unico degli enti locali, approvato con il d. lgs. n. 267 del 2000, attribuisce al Sindaco, nella qualità di rappresentante della comunità locale, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale. Per la straordinarietà del potere riconosciuto, l'ordinanza extra ordinem si deve basare su un adeguato supporto motivazionale corredato da un'adeguata istruttoria, sulla base dei dati tecnici in possesso dell'amministrazione, da condursi secondo un accertamento fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (cfr Cons. di St., sez.VI. 13 giugno 2012, n. 3490).

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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