Fonti Regioni speciali e Province autonome

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 7.5.2010, n. 11172; Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 12.5.2010, n. 11442

La sezione tributaria richiama la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 12868 del 2005 che, superando il precedente più restrittivo orientamento, aveva statuito che lo statuto del comune -ed anche il regolamento del comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare- può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del comune, ai sensi del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 19.5.2010, n. 12270

La sezione tributaria ribadisce l’orientamento già espresso dalla Corte di Cassazione (tra le molte Cass. n. 16984/2004) per il quale in base al nuovo testo dell’art. 114 Cost., lo statuto comunale, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto; ne consegue che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. 

Sent. TAR TOSCANA, sez. II 19.3.2010. n. 702

Il giudice ribadisce l’ammissibilità del ricorso contro disposizioni contenute in un regolamento comunale, in quanto siano immediatamente esecutive, non necessitino di atti applicativi per la loro operatività, imponendo obblighi immediatamente coercitivi e siano per tal ragione, in grado di arrecare una lesione concreta ed attuale all’interesse dei ricorrenti.

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Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 17.2.2010, n. 3731

La sezione tributaria richiama, poi, ulteriori sentenze sempre della Cassazione (Cass. n. 1915 del 2007; v. anche Cass. n. 18162 del 2009) che con riferimento al comune di Roma, hanno stabilito che: "in tema di contenzioso tributario, nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie, essendo così circoscritta dalla suddetta norma regolamentare la più ampia previsione contenuta nel citato art. 34, comma 4, dello statuto. Per quanto, invece, riguarda il ricorso per cassazione, il sindaco è l'unico legittimato a rappresentare il medesimo comune di Roma ed a conferire la procura speciale al difensore, ai sensi della disposizione generale contenuta nell'art. 24, comma 1, dello statuto ed in conformità al cit. t.u., art. 50".

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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