Fonti statali

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CONS. STATO, sez. V, 21 giugno 2019, n. 4268

Con la sent. in oggetto il Cons. Stato ha deciso l’appello avverso sentenza del Tar Lazio che accoglieva il ricorso proposto avverso l'ordinanza n. 185 del 2008, con cui il Sindaco del Comune di Viterbo aveva disciplinato gli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale, nonché avverso il provvedimento della Polizia locale del 25 giugno 2009, che aveva applicato la detta ordinanza all'esercizio commerciale della ricorrente.

CONS. STATO, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580

L’appello aveva ad oggetto sentenza del TAR Molise che aveva respinto il ricorso contro il Sindaco del Comune di Frosolone, nonché contro lo stesso Comune e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) del Molise, per l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 9 del 27 giugno 2016. Con detta ordinanza, emessa per motivi igienico-sanitari e a salvaguardia della salute pubblica, il Sindaco aveva ordinato di provvedere ad eseguire i necessari interventi atti a convogliare direttamente nella pubblica fognatura i reflui domestici derivanti dalle abitazioni site nel centro urbano del Comune di Frosolone (IS), in via Vico Stella.

CONS. STATO, sez. V, 22 maggio 2019, n. 3316
Con ordinanza contingibile ed urgente adottata ai sensi dell'art. 117 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo ingiungeva all'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) di provvedere, "immediatamente entro e non oltre dieci giorni" dalla relativa notifica, allo smaltimento dei rifiuti ed alla bonifica del sito in agro di Montalto Uffugo, località S. Antonello, via Lorica, sulle sponde del torrente Mavigliano, ove il Corpo di polizia provinciale di Cosenza aveva accertato, con verbale del 25 ottobre 2007, la presenza di rifiuti speciali e pericolosi abbandonati ed aveva altresì disposto il sequestro dell'area per circa 1500 mq.

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696

Poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, perché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti.

CONS. STATO, sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696

Poiché il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente presuppone comunque situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, la relativa sussistenza deve esser suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, perché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia di provvedimenti.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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