Fonti statali

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CONS. STATO, sez. V, 11 marzo 2019, n.1614

L'art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha introdotto nell'ordinamento tributario l'imposta di soggiorno, disponendo, al primo comma, che “i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio”.
Per l'individuazione dei comuni legittimati ad istituire l'imposta di soggiorno, che non sono capoluoghi di provincia, vi è rinvio, dunque, ad "elenchi regionali" di località turistiche o città d'arte.

T.A.R. LIGURIA, Genova, 19 novembre 2018, n. 893

Il regolamento comunale impugnato (“Regolamento per l'applicazione dei canoni concessori non ricognitori" di cui all'art. 27, commi 7 e 8 d.lgs. 285/92), coerentemente con il suo nomen iuris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte al canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone”. Come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato, rispetto agli atti di contenuto normativo (tra i quali evidentemente rientra il regolamento oggetto del giudizio), è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere (C.S. V 2 novembre 2017 n. 5071).

CONS. STATO, sez. V, 12 marzo 2019, n.1645; CONS. STATO, sez. V, 12 marzo 2019, n.1646; CONS. STATO, sez. V, 12 marzo 2019, n. 1647

Con il primo motivo di gravame la società appellante deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, nel caso di specie non si potesse parlare di tardività dell'impugnazione dell'atto presupposto (la delibera comune di Roma n. 18 del 2016), essendo stato tempestivamente impugnato l'atto attuativo senza il quale nessun rilievo poteva avere la previsione generale ed astratta (recata dal regolamento) dell'obbligo di pagare "una somma". L'appellante richiamava, a fondamento di tale censura, un precedente della Sezione con il quale veniva fatta applicazione del consolidato principio per cui, in linea generale e di principio, rispetto agli atti di contenuto normativo è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere.

CASS. CIV., sez. trib., 27 marzo 2019, n. 8532
Ai fini della rappresentanza in giudizio del comune l’autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all'intero contenzioso, al dirigente dell'ufficio legale, così come può esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria (S.U. nn. 17550/2002, 12868/2005, 13710/2005).

CASS. CIV., sez. trib., 19 marzo 2019, n. 7673; CASS. CIV., sez. trib., 20 marzo 2019, n. 7796
Secondo un orientamento consolidato di questa Corte "Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 50, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.” (vedi cass. n. 12868 del 2005; n. 15228 del 2006; n. 29837 del 2008; 4556 del 2012; n. 7402 del 2014).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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