Fonti statali

Rubriche

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 4 gennaio 2019, n. 60

Dal provvedimento impugnato risulta che il medesimo è stato adottato ai sensi dell'art. 54 T.U.E.L. al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica ovvero l'incolumità fisica della popolazione ex art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008, per cui trattasi di un ordinanza contingibile ed urgente rispetto al quale può applicarsi il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo il quale “ai fini della emanazione delle ordinanze contingibili ed urgenti da parte del Sindaco ex art. 54 T.U.E.L., volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, stante l'indispensabile celerità che caratterizza l'intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato (C. di S.. Sez. V. 15 febbraio 2010. n. 820; id. Sez. VI. 5 settembre 2005. n. 4525: nello sesso senso v. altresì, C. di S., Sez. Il. 31 gennaio 2011. n. 387). La giurisprudenza ha infatti precisato come l'ordinanza de qua non abbia carattere sanzionatorio, non dipendendo dall'individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo ed a prevenire danni all'incolumità pubblica: pertanto, legittimamente l'ordinanza viene indirizzata al proprietario dell'area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, ancorché detta situazione non possa essergli imputata (C. di S., Sez. V, 7 settembre 2007. n. 4718, T.A.R. Campania. Sez. V. 14 ottobre 2013, n. 4603). (...)".

Le medesime conclusioni ben possono applicarsi anche all'ipotesi di specie in cui viene in rilievo la gestione, implicante pertanto anche l'effettuazione delle necessarie opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, della S.S. 212 "Della Val Fortore" affidata ad ANAS s.p.a. nella quale è situato il tombino privo di adeguato canale di scolo.

T.A.R. LAZIO, Roma, 17 dicembre 2018, n. 12276

Il provvedimento impugnato richiama quale base normativa principalmente l'art. 50, co. 5, d.lgs. n. 267 del 2000 che attribuisce al sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica o anche per l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.
Il Tar ritiene che la chiusura di una scalinata con impedimento del pubblico transito non configuri una situazione di pericolo, di grave incuria o di degrado del territorio, tale da giustificare l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, conseguente, difetto dei presupposti per l'adozione del provvedimento atipico, avendo apprestato l'ordinamento altri strumenti per intervenire correttamente, nel rispetto delle regole sul procedimento amministrativo e, più in generale, del principio di legalità, a tutela degli interessi pubblici coinvolti, mediante il confronto delle ragioni pubbliche con gli interessi privati attinti dall'azione amministrativa.

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 10 dicembre 2018, n. 1194

Con l'impugnata ordinanza contingibile ed urgente impugnata, il Sindaco del Comune di Verolavecchia ha intimato al Presidente del Consorzio ricorrente di provvedere immediatamente al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto di "Vaso Castellar" in Monticelli d'Oglio posto sotto la strada comunale, per impedire ogni conseguente danno.
Il Tar non accoglie il ricorso, rilevando che, nel caso di specie, le segnalazioni e la perizia tecnica non potevano essere ignorate dal Sindaco, rendendosi non procrastinabile un intervento per preservare l'incolumità dei residenti; che un ulteriore ritardo nell'azione sindacale avrebbe potuto aggravare la situazione, per cui il provvedimento è da considerarsi giustificato nel contesto fattuale descritto, per l'indispensabile finalità anticipatoria della misura; che, in definitiva, il Comune ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi in materia di ordinanze contingibili e urgenti, incentrati sulla sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità  non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento  sulla provvisorietà e temporaneità degli effetti, e sulla proporzionalità del provvedimento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V - 26/7/2016 n. 3369).

CONS. STATO, sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6951

Il Cons. Stato premette, in linea di diritto, che con l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 - in presenza dei presupposti dell'urgenza e della necessità, nel caso di specie integrati dai danni provocati sul tratto di arenile in questione da forti mareggiate registrate ca. 10 giorni prima dell'adozione dell'ordinanza - può, in astratto, essere disposta anche la realizzazione opere strutturali 'urgenti', purché le stesse, nel caso concreto, siano indefettibili per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica, ossia per raggiungere le finalità normativamente predeterminate dalla citata disposizione legislativa, con la precisazione che l'adeguatezza della misura in concreto adottata in rapporto al fine perseguito è da valutare caso per caso, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 12 novembre 2018, n. 6550

Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco, quale ufficiale del Governo, sono strumenti apprestati dall'ordinamento per fronteggiare situazioni impreviste e di carattere eccezionale, per le quali sia impossibile o inefficace l'impiego di rimedi ordinari, e si presentano quindi quali mezzi di carattere residuale, espressione di norme di chiusura del sistema, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'atipicità, dalla valenza derogatoria rispetto agli strumenti ordinari, dal presupposto della concreta minaccia all'interesse pubblico tutelato dalla norma e dall'eccezionalità e gravità del pericolo, dall'attitudine a produrre effetti anche non provvisori se la specifica condizione di imminente ed effettivo rischio da contrastare lo richieda, dalla necessaria sommarietà degli accertamenti che ne precedono l'emissione pur nel rispetto dell'esigenza che l'istruttoria si fondi su elementi concreti ed attendibili e non su mere presunzioni, dalla connaturata semplificazione procedimentale dell'iter e, infine, da un onere motivazionale circoscritto agli aspetti essenziali della decisione.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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