Fonti statali

Rubriche

CONS. STATO sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911
Il Consiglio di Stato evidenzia come l'oggetto delle petizioni e proposte inoltrate ai sensi degli artt. 33 e 34 dello Statuto del comune di Varese Ligure, nonché l'ambito dell'obbligo di provvedere sulle stesse, vadano coordinati con i principi generali del procedimento amministrativo espressi nella legge n. 241 del 1990, non derogabili da fonte subordinata. Fra questi, è principio generale quello in base al quale l'autotutela non è doverosa, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.


Nella fattispecie, oggetto di petizione e proposta è la revoca di una delibera già adottata, ossia l'adozione di un atto di autotutela. L'oggetto della petizione/proposta consiste, invero, nella sostanza, nella richiesta di revoca della delibera del consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2021, con la quale è stata conferita alla società Sviluppo Varese s.r.l. la concessione del S.I.I.
Non essendo l'autotutela doverosa, non può essere ravvisato un obbligo di provvedere in capo al comune in ordine alla richiesta della stessa, né può considerarsi, dunque, formato alcun silenzio inadempimento.
Dall'ambito degli artt. 33 e 34 dello statuto comunale esulano, quindi, le istanze di autotutela, come quella di specie.

CASS. CIVILE, sez. I, 14 marzo 2023, n.7335

La rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, di modo che nessuna deliberazione della giunta comunale è richiesta per la validità del conferimento del mandato difensivo, salvo che esista nello statuto comunale esplicita disposizione in tal senso, ma sarebbe stato onere della parte eccipiente fornire congrua documentazione al riguardo, essendo escluso che incomba sul Comune l'onere di produrla, trattandosi di atto consultabile presso gli uffici comunali.

 

T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, 2 novembre 2022, n.1055

È precluso alle amministrazioni comunali di introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale.

T.A.R. SARDEGNA, Cagliari, 20 gennaio 2023, n. 26; 20 gennaio 2023, n. 27
Il Collegio reputa sussistente la denunciata violazione dell’art. 10 dello Statuto del Comune di Narcao, secondo cui “Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale dovrà indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. (Prec. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il sindaco. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti)”.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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