Fonti statali

Rubriche

T.A.R. PIEMONTE, Torino, 16 gennaio 2023, n. 53
Non risulta rinvenibile nell’ordinamento alcun principio generale per il quale sussiste l’obbligo di trattare in prima convocazione, o con maggioranze qualificate, atti di pianificazione urbanistica. È desumibile, invece, il diverso principio secondo il quale in materia di ordinamento degli enti locali il funzionamento dei consigli comunali è disciplinato dal relativo regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto (art. 38, D.Lgs. n. 267/2000).

T.A.R. CAMPANIA, Salerno, 12 gennaio 2023, n. 66

Non può infatti obliterarsi che lo Statuto comunale è da qualificarsi come atto normativo secondario che – seppur capace, entro certi limiti, di innovare l'ordinamento - nell'ambito della gerarchia delle fonti va considerato come fonte subprimaria, incapace di derogare o di modificare una legge e collocata appena al di sopra delle fonti regolamentari (T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, 16 maggio 2008, n. 493); di modo che una disposizione statutaria in alcun modo può essere invocata per sottrarsi all’applicazione di un obbligo nascente da una previsione legislativa.

La recente “direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2023” si occupa della razionalizzazione dell’attività istruttoria del Governo in materia di «esame delle leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle questioni di legittimità costituzionale» ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Tale direttiva è stata adottata su proposta dell’attuale Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e costituisce un ulteriore e terzo intervento, in materia di controllo di costituzionalità delle leggi regionali, dopo quello realizzato dalla cd. «prassi Bassanini» (1997), sotto l’originario regime di controllo preventivo statale, e dalla cd. «direttiva Lanzillotta» (2006), in vigenza del riformato Titolo V.

1. La legge regionale n. 12 del 19 luglio 2023 «Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale» rappresenta il primo intervento sostanziale di Regione Piemonte in materia elettorale. Si tratta di una riforma organica di 35 articoli che soppianta il frammentato quadro normativo previgente; quest’ultimo – applicato in forza del regime transitorio di cui all’art. 5 della legge cost. n. 1/1999 – si componeva delle leggi statali n. 43/1995 e n. 108/1968 e, solo in minima parte[1], della legge regionale n. 21/2009. Benché sin dalla relazione preparatoria che accompagna la proposta di legge traspaia la volontà della maggioranza proponente di non stravolgere il sistema previsto dalle leggi statali sopra richiamate, non mancano modifiche ed integrazioni di carattere innovativo, alcune delle quali spingono nella direzione di una uniformazione della legge elettorale piemontese con quelle delle altre Regioni ordinarie. Ma quali sono le principali novità che la legge n. 12 porta con sé?

Con legge regionale n. 26 del 20 dicembre 2022, la Regione Piemonte ha apportato alcune modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 4 del 16 gennaio 1973, con cui si disciplina l’iniziativa popolare e degli enti locali e il referendum abrogativo e consultivo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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