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- Giurisprudenza costituzionale
L’operatività delle c.d. clausole di salvaguardia quale limite alla diretta applicabilità delle disposizioni di legge statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, lesive delle prerogative statutarie delle autonomie speciali (3/2017)
Sentenza n. 191/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 14 luglio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 19/07/2017, n. 29
Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 191 del 2017 la Corte ha esaminato, tra le altre, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province autonome di Trento e di Bolzano avverso una serie di disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, per violazione degli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99, 100 e 104 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, nonché degli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione. Al di là del merito delle censure proposte, la pronuncia in esame si segnala, in particolare, per il ruolo assunto, nell’ambito dello scrutinio di costituzionalità qui svolto dalla Corte, dalla c.d. clausola di salvaguardia prevista, a presidio delle prerogative statutarie di regioni a statuto speciale e province autonome, dall’articolo 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015.