Giurisprudenza costituzionale

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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in data 26 maggio 2011, ha impugnato l’articolo 2, secondo comma del disegno di legge n. 720 dal titolo “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”, approvato dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 maggio 2011,  per violazione degli articoli 3, 97 e 117, comma 2 lett. o) della Costituzione e dell’art. 17 dello Statuto Speciale.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2010, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 12 del 16 luglio 2010 “Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007” ed in particolare l’art. 4, comma 28 che interviene sulla previgente disciplina in materia di lavori pubblici. Tale materia ricade nell’ambito della  potestà legislativa primaria della quale la Regione gode in forza delle previsione di cui all’art. 4  del proprio Statuto di autonomia.

Tale potestà tuttavia, secondo il Governo, deve rispettare (tra gli altri) i limiti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali e quelli stabiliti da interventi legislativi statali diretti «a garantire standards minimi ed uniformi ed introdurre limiti unificanti che rispondano ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato, con una prevalenza della competenza esclusiva statale su quella primaria delle Regioni speciali e delle Province autonome».

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, in data 21 luglio 2010, alcuni articoli del disegno di legge approvato dall’Assemblea regionale siciliana il 13 luglio, intitolato “Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti”.

La legge in parola mira ad adeguare la disciplina regionale a quella nazionale dettata dal Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163 del 2006). In particolare, le disposizioni censurate sono contenute negli artt. 3 e 4 della legge ed i parametri di illegittimità invocati sono l’art. 14, lett. g)  dello Statuto e l’art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione (e, in via indiretta, alcuni articoli del Codice stesso e della direttiva comunitaria 2004/18/CE).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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