Giurisprudenza costituzionale

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Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 trasferisce alla Regione le funzioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti ed agli internati nel territorio regionale svolte dall’Amministrazione penitenziaria e demanda ad apposite leggi regionali la definizione delle modalità di esercizio delle stesse, nonché le modalità di trasferimento al Servizio Sanitario Regionale dei rapporti di lavoro in atto.

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il Governo ha deciso di impugnare alcune disposizioni della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 22 del 29 dicembre 2010 contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2011)”.

La prima disposizione impugnata è quella di cui all’art. 2, che prevede un meccanismo di agevolazione fiscale diretto ad incidere sull’imposta regionale sulle attività produttive, a favore di imprese operanti nel territorio regionale.

Il decreto 26 ottobre 2010, n. 193 si segnala per avere previsto l’aggiunzione dell’articolo 63-bis nel d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182. Tale nuova disposizione, in materia di Edilizia residenziale pubblica, attribuisce alla Regione autonoma, in ragione delle peculiarità tipiche del suo territorio e con salvezza dei livelli minimi essenziali espressamente stabiliti dallo Stato, diverse funzioni i compiti in materia di edilizia residenziale pubblica. In particolare, la Regione sarà competente a disciplinare: eventuali livelli ulteriori del servizio abitativo; gli standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i criteri per favorire l’accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti; gli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito.

Il decreto legislativo n. 153 del 2010 dispone l’abrogazione della lettera h) dell’articolo 3 del primo comma del d.P.R. 30 Luglio 1950, n. 878, così sancendo la non ascrivibilità delle grandi derivazioni di acque pubbliche nell’ambito delle grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ed il conseguente trasferimento di funzioni in materia alla Regione. Parallelamente, secondo quanto previsto al comma 2, i canoni concessori relativi alle grandi derivazioni di acque pubbliche vengono riscossi dal 1° gennaio 2011 dalla Regione siciliana, e non più dallo Stato.

 

Link web: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10153dl.htm

Il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 istituisce una sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con sede in Aosta, competente a pronunciarsi sulla gestione dell’amministrazione regionale, degli enti locali territoriali, nonché dei rispettivi enti strumentali, sulla base dei programmi annuali dalla stessa deliberati o delle richieste della Regione. I risultati di tale attività consultiva dovranno essere comunicati al Consiglio regionale. A richiesta di quest’ultimo la sezione potrà:

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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