Giurisprudenza costituzionale

A cura di Vincenzo Casamassima, Marcello Cecchetti ed Emanuele Rossi. Con la collaborazione di Fabio Pacini.

Collaborano altresì: Paolo Addis; Francesca Biondi Dal Monte; Andrea Bonomi; Marusca Burla; Giacomo Delledonne; Angela Di Carlo; Antonello Lo Calzo; Pietro Masala; Marco Mazzarella; Francesco Monceri.


 

 

Sentenza n.  98/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 04/06/2024 – Pubblicazione in G. U. 05/06/2024

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 98 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime, per violazione dell'art. 76 Cost. alcune norme del decreto legislativo n. 39/2013, nelle quali sono specificate le cause di inconferibilità dell’incarico di amministratore di enti privati sottoposti a controllo pubblico, da parte degli enti locali (Province o Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti o forme associativa tra comuni aventi la medesima popolazione), limitatamente alla parte in cui le stesse norme non consentivano di conferire tale incarico a coloro i quali nell’anno precedente avessero svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura.

Sentenza n.  96/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 03/06/2024 – Pubblicazione in G. U. 05/06/2024

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 96 del 2024 la Corte costituzionale si è pronunciata su varie questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 171-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), che prevede, nell’ambito della nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, l’emanazione di un decreto di fissazione dell’udienza da parte del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della comparizione delle stesse: decreto con cui il giudice, prima dell’udienza stessa e senza sentire le parti, decide in ordine alle “verifiche preliminari”, riguardanti, tra l’altro, la sussistenza del potere rappresentativo, la ritualità delle notifiche, l’integralità del contraddittorio, la chiamata in causa di terzi. 

Titolo completo "La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione, disposta dal comma 1, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato"

Sent. n. 88/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14 maggio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 15/05/2024, n. 20

Motivo della segnalazione

La sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2024 si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza inerente la definizione dei rapporti tra legge di delega e decreto legislativo, con particolare riferimento all’osservanza dei principi e dei criteri direttivi, fissati dalla prima, da parte del secondo. L’occasione è fornita da due questioni sollevate dal Tribunale di Firenze, il quale dubita della legittimità costituzionale rispettivamente dell’art. 1, comma 4, d.lgs. n. 8 del 2016 e dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, in entrambi i casi per violazione dei principi fissati nella delega in ordine alle ipotesi di reato da sottoporre a depenalizzazione da parte del Governo.

Sentenza n. 84/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10 maggio 2024 – Pubblicazione in G.U. del 15/05/2024, n. 20

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 84 del 2024 la Corte costituzionale ha affrontato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 71, comma 1, lettere c), s) e v), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui disciplinano la nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma Cartabia).

Sentenza n. 77/2024 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 06/05/2024 – Pubblicazione in G.U. 08/05/2024 n. 19

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 77/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 36, commi 1 e 2, della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). Ad avviso del giudice rimettente, tali disposizioni, il cui scopo dichiarato era offrire un’interpretazione autentica dell’art. 8, comma 12, della legge n. 537/1993, avrebbero attribuito effetto retroattivo a una deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) annullata in sede giurisdizionale, così sterilizzando gli effetti della sentenza definitiva di annullamento. Tra i parametri invocati figuravano il principio di ragionevolezza e gli artt. 24, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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